Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
Una Comunità Energetica è un gruppo di persone, imprese e/o pubbliche amministrazioni che collaborano per produrre, gestire e condividere l'energia rinnovabile in modo sostenibile ed efficiente.
In una CER l’energia elettrica rinnovabile può essere condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’utilizzo della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di questa energia.
Quale è l'obiettivo di una CER?
L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile:
- Beneficio economico: chi aderisce a una CER può beneficiare di incentivi economici a supporto dei costi della bolletta energetica o alla produzione di energia tramite impianti fotovoltaici
- Sostenibilità ambientale: la CER contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 e all’uso di fonti rinnovabili, migliorando la qualità dell’ambiente in cui si vive
- Solidarietà: la CER è un’occasione per aiutare le famiglie in difficoltà e investire nei progetti locali, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità.
- Progetti a vantaggio del territorio: grazie ai contributi della CER è possibile realizzare progetti territoriali di sviluppo sostenibile
Quali sono i vantaggi di una CER?
- Partecipazione pro attiva alla transizione energetica
- Produzione e consumo locale di energia rinnovabile riducendo la dipendenza dalle fonti fossili e l'impatto ambientale
- Creazione di valore attraverso l'investimento in impianti di energia rinnovabile, condivisione degli utili e sviluppo di progetti a favore del territorio e delle comunità
- Coesione sociale all'interno della comunità, favorendo la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini e delle imprese in un obiettivo comune
- Contributi PNRR per la realizzazione dei propri impianti fotovoltaici
Come si costituisce una CER?
Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l'energia elettrica.
È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi.
Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.
La forma giuridica scelta per le CER del territorio Cremasco è quella della associazione riconosciuta.
Quali sono le CER del Cremasco?
Nel territorio Cremasco sono 8 le CER che si sono costituite tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 coinvolgendo quasi tutti i 50 Comuni dell’Area Omogenea e altri Comuni delle provincie limitrofe nonchè le diocesi di Crema, Cremona e Lodi:
- CER Adda Serio
- CER Alto Cremasco
- CER Crema
- CER Fulcheria
- CER Gerundo
- CER Oglio Serio
- CER Palate e Fontanili
- CER Valle dell’Adda
E’ inoltre in fase di costituzione la nona CER, quella del comune di Izano.
Visualizza qui i Comuni soci fondatori delle 8 CER.
Chi può entrare a far parte ad una CER?
Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:
- produttore di energia rinnovabile (producer): soggetto che realizza un impianto fotovoltaico o di altra tipologia e lo mette a disposizione della CER condividendo l'energia in eccesso con il resto la comunità
- autoconsumatore di energia rinnovabile (prosumer): soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l'energia in eccesso con il resto della comunità
- consumatore di energia elettrica (consumer): soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “vulnerabili" e le famiglie a basso reddito.
Possono aderire ad una CER i seguenti soggetti:
- Persone fisiche
- Piccole e medie imprese
- Enti territoriali o autorità locali
- Amministrazioni comunali
- Enti di ricerca e formazione
- Enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale
Sono escluse le grandi imprese.
Quale è la dimensione massima di un'azienda che vuole entrare in una CER?
Al momento sono escluse dalla possibilità di partecipare alle CER le grandi imprese, ovvero quelle che hanno più di 250 dipendenti a tempo indeterminato e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di € o un bilancio superiore a 43 milioni di €.
Cosa serve per entrare a far parte di una CER?
Per entrare a fare parte di una CER è necessario innanzitutto essere tra i soggetti ammissibili previsti dalla legge ed essere titolari di almeno un punto di connessione con la rete, ovvero essere un consumatore o un produttore di energia. Non è quindi necessario che ogni membro possieda un impianto di produzione di energia.
Se non si possiede un impianto fotovoltaico si può entrare a far parte di una CER?
Si. Una CER è una comunità che unisce produttori e consumatori. In ogni CER deve essere presente almeno un impianto di produzione di energia rinnovabile, ma è possibile aderire anche come semplice consumatore di energia.
Può partecipare alla CER anche un singolo condòmino, da solo?
Si. Una singola unità immobiliare può aderire alla CER anche se il condominio non vuole aderire. Il proprietario dell’unità abitativa presenterà una richiesta per sé stesso, senza conseguenze per le scelte degli altri.
E’ possibile partecipare ad una CER solo come produttore di energia
Sì, operando come produttori terzi è possibile mettere a disposizione di una Comunità Energetica Rinnovabile un impianto di produzione di energia rinnovabile, anche senza fare parte della CER.
Chi aderisce alla CER ha dei vincoli sulla fornitura di energia elettrica?
Tutti i partecipanti alla CER - che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) - mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica.
E’ necessario cambiare gestore dell’energia elettrica?
No, diventare membro di una CER non modifica in alcun modo i rapporti con l’attuale fornitore di energia. L’operatore continuerà ad essere lo stesso, continuerà a inviare le fatture e a garantire il servizio di fornitura di elettricità. Non è necessario apportare alcuna modifica agli impianti casalinghi.
Un soggetto può appartenere a due diverse CER?
No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER.
È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.
È possibile uscire da una CER?
La partecipazione a una CER è aperta e volontaria, come stabilito per legge. Ciascun membro della CER può quindi uscire dalla Comunità quando lo desidera.
L’unico vincolo riguarda i membri della CER che hanno richiesto il contributo in conto capitale PNRR del 40% per la realizzazione di un nuovo impianto: in questo caso hanno l’obbligo di permanenza nella CER per almeno 5 anni.
Qual è il tempo minimo di permanenza in una CER?
Non esiste un tempo di permanenza minimo all'interno di una CER: in qualsiasi momento un membro della CER può decidere di uscire e lo può fare in ottemperanza al regolamento della CER nel quale saranno identificate le modalità e le tempistiche di uscita.
Esiste un vincolo geografico dei produttori e dei consumatori membri della CER?
Si, esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell'area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.
Come verificare il vincolo geografico della medesima cabina primaria di appartenenza?
Sul sito del GSE è presente la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale.
https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie
Esistono dei limiti di utilizzo di energia all'interno di una CER?
No, aderire a una CER non comporta alcun cambio nelle normali abitudini di consumo dell'energia elettrica. Non sono previsti limiti tecnici né commerciali.
Come monitorare i consumi di un aderente della CER?
Ciascun membro di una CER può monitorare i propri consumi con i canali usuali messi a disposizione dal proprio fornitore di energia. I flussi di energia all'interno della CER e quindi la determinazione dell'incentivo, sono calcolati a cura del GSE senza la necessità di installare alcun apparecchio o iscriversi ad alcun servizio. Ciascuna CER può però facoltativamente dotarsi di sistemi di visualizzazione dei flussi energetici in tempo reale, utilizzando apposite piattaforme web o app, e dotandosi di appositi strumenti di misura.
Come si aderisce a una delle CER del territorio Cremasco?
Per aderire ad una delle CER del Cremasco, clicca qui
Quali tipologie di impianti possono far parte di una CER? Solo gli impianti fotovoltaici?
Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile come per esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.
Quali sono i principali requisiti degli impianti di produzione che possono accedere alle CER?
Per poter essere inseriti nella configurazione di una CER, gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW e devono essere entrati in esercizio successivamente alla data di costituzione della CER. Nel caso del territorio Cremasco, devono quindi essere entrati in funzione dopo il mese di dicembre 2024 (per tutte le CER a parte la CER Alto Cremasco che è stata costituita nel gennaio 2025).
Un impianto entrato in funzione prima del 2025 quindi non può essere inserito nella CER?
Gli impianti già in esercizio prima della costituzione della CER possono però essere inseriti nella configurazione della CER nel limite del 30%: la potenza degli impianti 'vecchi' non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti della CER.
Gli impianti attivati prima della costituzione della CER possono quindi entrare nella Comunità gradualmente man mano che verranno inseriti impianti nuovi.
Ci sono dei limiti di potenza minimi e massimi?
La legge non prevede una potenza minima. Al contrario, è prevista una potenza massima, per singolo impianto, pari a 1 MWp.
È possibile inserire in una CER un sistema di accumulo?
Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.
Una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici può appartenere a una CER?
Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.
La manutenzione degli impianti della CER è obbligatoria? Con quali cadenze?
La messa a disposizione di un impianto di produzione a favore di una CER non comporta obblighi di legge aggiuntivi rispetto a quanto stabilito per lo specifico tipo di impianto al di fuori di una comunità. Ciò non toglie che il buon funzionamento degli impianti della CER è nell'interesse della comunità stessa, pertanto è consigliabile prevedere attività di monitoraggio, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Gli impianti realizzati con super bonus 110% possono fare parte di una CER?
Sì, possono entrare in una CER anche gli impianti realizzati con il superbonus 110% ma la produzione di tali impianti non viene conteggiata ai fini dell'erogazione dell'incentivo, ma solo per il rimborso di alcune componenti tariffarie.
Se il proprio impianto produce più di quello che si consuma, l’energia in eccesso come viene distribuita all'interno di una CER?
All'interno di una CER non avviene una distribuzione fisica dell'energia, ma una condivisione virtuale. L'energia prodotta dagli impianti che partecipano alla Comunità che non viene autoconsumata, viene immessa in rete, dove è gestita e valorizzata dal GSE.
Come avviene il collegamento tra due case o due condomini all'interno della CER?
I membri di una Comunità Energetica Rinnovabile non sono collegati con una connessione fisica. Infatti la creazione di una CER non richiede alcun lavoro di adeguamento delle reti elettriche. La condivisione dell'energia è di tipo virtuale.
L'energia in eccesso prodotta dalla CER come viene remunerata?
Ciascun produttore sceglie se desidera vendere il proprio surplus produttivo liberamente sul mercato o stipulare un contratto con il GSE che la remunererà secondo quanto previsto da apposite tariffe definite dall'ARERA.
Quali sono gli incentivi previsti per le CER?
Per tutte le CER sono previsti incentivi sull'energia autoconsumata sotto due diverse forme:
- Una tariffa incentivante sull'energia prodotta da fonti di energia rinnovabile e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE - che si occupa anche del calcolo dell'energia autoconsumata virtualmente - per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica.
- Un corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata, definito dall'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 10,57 €/MWh (anno 2024)
Inoltre, tutta l'energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l'accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
- Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 50.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell'investimento, a valere sulle risorse del PNRR.
Cosa si intende per energia autoconsumata virtualmente?
La tariffa incentivante e il corrispettivo di valorizzazione sono riconosciuti esclusivamente sull'energia elettrica autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa Cabina Primaria.
L'energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.
Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l'energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l'energia prelevata da ciascun consumatore della CER. L'energia autoconsumata sarà quindi pari al minor valore tra questi due somme di energia.
Chi mette a disposizione un proprio impianto ed entra in una CER, continua a ricevere l’incentivo del GSE per l’energia immessa in rete?
Si, il membro della CER che partecipa come producer o prosumer continua a ricevere l’incentivo del GSE e contestualmente la CER ottiene gli ulteriori incentivi previsti dalla tariffa incentivante e dal corrispettivo di valorizzazione.
Chi deve richiedere al GSE la tariffa incentivante e il corrispettivo di valorizzazione?
I singoli membri o la CER?
La tariffa incentivante e il corrispettivo di valorizzazione sono riconosciuti alla CER, non ai singoli membri, quindi è competenza della CER interfacciarsi con il GSE per entrambe..
A chi vengono riconosciuti la tariffa incentivante e il corrispettivo di valorizzazione? Ai singoli membri o alla CER?
La tariffa incentivante e il corrispettivo di valorizzazione vengono riconosciuti dal GSE alla CER non ai singoli membri: beneficiario è la Comunità Energetica che alla fine di ogni esercizio ritorna questi benefici in quota parte ai suoi membri.
Come vengono distribuiti ai membri della CER i ricavi dovuti dalla tariffa incentivante e dal corrispettivo di valorizzazione?
I proventi della CER derivano dalla tariffa incentivante e dal corrispettivo di valorizzazione. I proventi sono utilizzati, nel rispetto delle norme di legge, a copertura e a favore dei costi di gestione e per scopi e progetti specifici.
Tutti gli ulteriori benefici rimanenti saranno rendicontati e ripartiti tra soci produttori e consumatori secondo quote definite dal Consiglio direttivo della CER a consuntivo, che verrà illustrato e sottoposto alla convalida dell’assemblea con l’approvazione del bilancio di fine esercizio.
Tariffa incentivante - Quanto vale la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE?
La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una CER, è costituita da una parte fissa ed una variabile.
Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile.
La parte fissa varia in funzione della taglia dell'impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell'energia.
Scarica la tabella di calcolo della tariffa incentivante
La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all'aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell'energia (al diminuire del prezzo di mercato dell'energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).
Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:
- +4 €/MWh per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)
- +10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto).
Tariffa incentivante - La tariffa incentivante viene riconosciuta anche per l’energia prodotta da impianti ‘vecchi’ ovvero quelli entrati in funzione prima della costituzione della CER?
No, la tariffa incentivante viene riconosciuta solo sull’energia prodotta e condivisa dagli impianti entrati in funzione dopo la costituzione della CER.
Corrispettivo di valorizzazione - A quanto ammonta il corrispettivo di valorizzazione ARERA per l’energia condivisa?
Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l'energia elettrica condivisa (nel 2024 era pari a 10,57 €/MWh).
Corrispettivo di valorizzazione - Il contributo di valorizzazione viene riconosciuto anche per l’energia prodotta da impianti ‘vecchi’ ovvero quelli entrati in funzione prima della costituzione della CER?
Si. A differenza della tariffa incentivante, il contributo di valorizzazione viene riconosciuto anche per l’energia prodotta e condivisa dagli impianti entrati in funzione dopo la costituzione della CER.
Corrispettivo di valorizzazione - A chi viene riconosciuto il corrispettivo di valorizzazione ARERA? Ai singoli membri o alla CER?
Il corrispettivo di valorizzazione, come la tariffa incentivante, viene riconosciuto alla CER non ai singoli membri: beneficiario è la Comunità Energetica.
Contributo 40% PNRR - Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR?
Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e inserito in CER ed entrato in funzione dopo la costituzione della CER.
Contributo 40% PNRR - A quanto ammonta il contributo PNRR?
Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:
- 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW
- 1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW
- 1.050 €/kW per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA.
Contributo 40% PNRR - Chi è il beneficiario del contributo PNRR?
Il soggetto beneficiario è il singolo membro della CER che realizza l’impianto, non la CER.
Contributo 40% PNRR - Quali sono le modalità di richiesta di accesso al contributo PNRR?
Il soggetto beneficiario deve presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR al GSE, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal GSE. È necessario preliminarmente registrarsi al Portale attraverso il link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it. La domanda deve essere accompagnata dalla presentazione del progetto.
Per approfondimenti sulla compilazione della richiesta di contributo, sul sito del GSE è disponibile una Guida interattiva.
IMPORTANTE: la presentazione della domanda al GSE è a carico del singolo cittadino/persona giuridica non della CER.
Contributo 40% PNRR - Qual è la scadenza per la presentazione della domanda di contributo PNRR?
La domanda di contributo deve essere presentata entro il 30 novembre 2025.
Contributo 40% PNRR - Cosa si intende per avvio lavori per l’ottenimento del contributo PNRR?
Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.
Contributo 40% PNRR - Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR?
Sono ammissibili le seguenti spese:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento
- connessione alla rete elettrica nazionale
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
- direzione lavori e sicurezza
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto
Le ultime quattro voci di spesa di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.
Contributo 40% PNRR - E’ possibile richiedere il contributo PNRR per un impianto fotovoltaico oggetto di un contratto di leasing finanziario?
No, non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario.
Contributo 40% PNRR - Con quali contributi è cumulabile il contributo PNRR?
Il contributo PNRR è cumulabile con:
- Altri contributi in conto capitale diversi da quelli nella gestione dell’UE (nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un’amministrazione pubblica, quest’ultima si impegna a non trasferire il contributo di cofinanziamento non PNRR all’interno di altri fondi nella gestione UE), di intensità non superiore al 40%;
- I contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- La tariffa incentivante decurtata in ragione dell’intensità del contributo ricevuto.
Contributo 40% PNRR - Con quali contributi NON è cumulabile il contributo PNRR?
Il contributo PNRR non è cumulabile con:
- Incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante;
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- Detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi
- Altri contributi in conto capitale nella gestione dell’UE;
- Altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.
Contributo 40% PNRR - È possibile cumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR o altri contributi Regionali/provinciali in conto capitale?
Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%. Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento (calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.
Contributo 40% PNRR - Nel caso in cui si ottiene il contributo PNRR o altro contributo, è prevista una riduzione della tariffa incentivante?
Si. Nel caso in cui l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.
Contributo 40% PNRR - Il limite di 1500 €/kW (fino a 20kW) previsto per l’erogazione del contributo PNRR in conto capitale si intende IVA inclusa o esclusa?
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.
Contributo 40% PNRR - E’ possibile portare la spesa di realizzazione di un impianto in detrazione al 50% in 10 anni se si è ottenuto il contributo PNRR?
No, il contributo non è cumulabile con la detrazione al 50%.
Contributo 40% PNRR - Ci sono vincoli sulla scelta del fornitore/professionista per la progettazione di un impianto per cui chiedere il contributo PNRR?
No, ogni membro della CER può rivolgersi a qualsiasi professionista o impresa per la progettazione del proprio impianto, purché nel rispetto delle normative vigenti e dei requisiti tecnici necessari per l’ammissibilità agli incentivi GSE.
Contributo 40% PNRR - Entro quando deve essere realizzato l’impianto che beneficia del contributo PNRR?
Entro il 30 giugno 2026.
Contributo 40% PNRR - Entro quando deve entrare in parallelo l’impianto che beneficia del contributo PNRR?
Entro 12 mesi dalla fine lavori e comunque non oltre il 31.12.2027
Contributo 40% PNRR - Per i membri che hanno chiesto il contributo del 40% c’è qualche vincolo di permanenza nella CER?
Si. Sebbene l’ingresso e l’uscita dalla CER siano liberi, per i membri che hanno richiesto il contributo del 40% in conto capitale esiste un obbligo di permanenza nella CER per almeno 5 anni.

