Pubblicazioni

Pubblica amministrazione, ma quale interoperabilità: non basta un’API, ecco cosa serve
16 Settembre 2022

Pubblica amministrazione, ma quale interoperabilità: non basta un’API, ecco cosa serve

Articolo pubblicato in origine su: https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/non-basta-unapi-per-fare-linteroperabilita-limportanza-di-ontologie-e-vocabolari-controllati/

Pubblica amministrazione, ma quale interoperabilità: non basta un’API, ecco cosa serve

L’interoperabilità è il “next level” della pubblica amministrazione: quando la PA riuscirà a scambiarsi i dati che ha in possesso sia internamente che verso l’esterno, creerà effettivamente un nuovo livello di interazione con il cittadino e le imprese e anche tra enti stessi. Ma cosa serve per realizzarla davvero?

Di cosa parliamo, precisamente, quando parliamo di interoperabilità? Ne abbiamo scritto spesso (anche con un esempio di “non interoperabilità”), sottolineando come alla base vi sia il principio #onceonly – ovvero richiedere a cittadini, imprese e altre PA solo i dati che non si hanno già, evitando quindi ridondanze, autodichiarazioni, errori, ripetizioni, perdite di tempo. Ma ora vorremmo chiarire al meglio cosa sia l’interoperabilità, in modo da contribuire a una maggiore comprensione, affinché tutti possano spingere per ottenerla.

Indice degli argomenti

  • Il Catalogo Nazionale Dati
  • Cosa sono le ontologie
  • Il vocabolario controllato
  • Le API
  • Conclusioni

CONTINUA LA LETTURA SU https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/non-basta-unapi-per-fare-linteroperabilita-limportanza-di-ontologie-e-vocabolari-controllati/

16 Settembre 2022
Piattaforma notifiche digitali
16 Settembre 2022

Piattaforma notifiche digitali, verso i bandi per l’onboarding: cosa cambierà per cittadini e PA

Articolo pubblicato in origine su: https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/piattaforma-notifiche-digitali-verso-i-bandi-per-lonboarding-cosa-cambiera-per-cittadini-e-pa/

Piattaforma notifiche digitali, verso i bandi per l’onboarding: cosa cambierà per cittadini e PA

Di prossima uscita il bando per finanziare l’onboarding degli enti locali sulla Piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici (PND) che introduce la possibilità della notifica digitale in sostituzione di quella analogica. Come funziona, cosa cambierà

Patrizia Saggini - avvocata, esperta di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
Andrea Tironi - Project Manager - Digital Transformation

La Piattaforma delle notifiche digitali (PND) è la prossima piattaforma abilitante con cui la Pubblica Amministrazione si confronterà e che potrà integrare nei propri sistemi.

Si aggiunge alle ormai più note IOpagoPASPID/CIEANPR, ed è inoltre la prima piattaforma che nasce con un finanziamento specifico del PNRR, e per cui è previsto un bando – di prossima uscita – rivolto a tutti i Comuni, per finanziare l’onboarding degli enti locali interessati; da questo punto di vista, sono in partenza anche alcune sperimentazioni, in modo da testare il funzionamento della piattaforma.

L’obiettivo o meglio il problema che vuole risolvere la piattaforma è definito nel sito ufficiale di PagoPA (che è anche il gestore della piattaforma), in cui viene pubblicata anche la documentazione fino ad ora disponibile:

La PND “ha l’obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale verso cittadini e imprese, con un risparmio di tempo e costi” sia per i cittadini, che per le imprese, e soprattutto per l’amministrazione pubblica.

La notifica degli atti a valore legale diventa in taluni casi per le pubbliche amministrazioni un misto tra una caccia al tesoro e un’indagine alla Sherlock Holmes, per trovare “l’introvabile” – cittadino o l’impresa – a cui notificare l’atto.
La PND mira a togliere questa parte investigativa facendosene carico, introducendo la possibilità della notifica digitale in sostituzione di quella analogica.

Nei comuni, tipicamente le notifiche riguardano alcune tipologie di atti, come ad esempio:

  • un terzo delle notifiche totali: codice della strada (multe);
  • un terzo delle notifiche totali: tributi (tari, imu…) collegate anche a procedimenti di riscossione coattiva (ovvero verso chi non ha pagato rate pregresse);
  • un quarto delle notifiche totali: ordinanze dirette ai singoli cittadini (tipo demolizione opere abusive e altri atti disposti dal comune, comprese nomine scrutatori, comunicazioni ai neoconsiglieri comunali, ad esempio nel 2021 ci sono state le amministrative);
  • la parte rimanente: comunicazioni di altri enti, come ad esempio Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, decreti di cittadinanza (della Prefettura), nomine Presidenti e Scrutatori di Seggio (Corte d’Appello).

Quindi: multe, riscossione coattiva, ordinanze dirette ai cittadini coprono l’85-90% delle notifiche.

[CONTINUA LA LETTURA SU https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/piattaforma-notifiche-digitali-verso-i-bandi-per-lonboarding-cosa-cambiera-per-cittadini-e-pa/]

16 Settembre 2022
Attributi qualificati per Spid, la svolta con le linee guida Agid
30 Agosto 2022

Attributi qualificati per Spid, la svolta con le linee guida Agid

Attributi qualificati per Spid, la svolta con le linee guida Agid

AgID (agenzia Italia digitale) ha adottato le “Linee guida recanti le regole tecniche dei gestori di attributi qualificati” per identità digitali, spid. Ecco a cosa serviranno

Avanti tutta per gli attributi qualificati da agganciare alle identità digitali.

Con la Determinazione n. 215/2022 AgID ha adottato le “Linee guida recanti le regole tecniche dei gestori di attributi qualificati”, a conclusione dell’iter previsto dall’art. 71 del CAD.
Le Linee guida hanno lo scopo di definire i requisiti per la realizzazione dell’architettura dei gestori di attributi qualificati ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. m) del DPCM 24 ottobre 2014.

Attributi qualificati per SPID, identità digitale: a che servono

Gli attributi qualificati arricchiranno le identità digitali SPID con informazioni certificate, permettendo così all’utente un accesso ancora più semplice ai sempre più numerosi servizi online.

Lo scopo è di definire i requisiti per la realizzazione dell’architettura dei gestori di attributi qualificati ex art.1, comma 1, lettera m) del DPCM 24 ottobre 2014 (GU n.285 del 9122014), nel seguito Attribute Authority.

Le linee guida Agid per attributi qualificati

Le Linee Guida contengono anche degli allegati tecnici:

  • Allegato tecnico OAS3
  • Allegato tecnico SAML (riservato alla AA Gestore delle deleghe, amministrazioni di sostegno e tutele)

L’obbligo di applicazione delle Linee guida è a decorrere dal 31 ottobre 2022.

Proviamo a fare una prima analisi del contenuto e un’ipotesi di scenario di utilizzo.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari delle Linee Guida sono tutti i soggetti coinvolti nella federazione SPID, con primario e principale focus sui gestori di attributi qualificati.

La fruizione del servizio reso dai gestori di attributi qualificati è permesso anche ai soggetti presenti nella federazione CIE.

Gestori di attributi qualificati

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. m) del DPCM SPID, si intendono “i soggetti accreditati ai sensi dell’art. 16 che hanno il potere di attestare il possesso e la validità di attributi qualificati, su richiesta dei fornitori di servizi (SP)”;

 

Attributi qualificati

ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e) del DPCM SPID, sono “le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di attributi qualificati”.

L’art. 64, comma 2-duodecies, ultimo periodo del CAD – come da ultimo modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 – concorre a chiarire tale definizione, specificando che:

“L’identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell’utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.”

Come diventare attribute autority

Può accreditarsi quale AA – Attribute Authority – qualunque soggetto che gestisca le informazioni e i dati appena descritti

Al momento dell’accreditamento, le AA indicano i dati che intendono rendere disponibili nello SPID, secondo le modalità indicate nei regolamenti attuativi adottati.

Registro delle AA

Già il DPCM SPID del 24 ottobre 2014 aveva già individuato i soggetti che, a fronte di relativa richiesta, sono accreditati di diritto quali AA:

  • il Ministero dello sviluppo economico in relazione ai dati contenuti nell’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti di cui all’articolo 6-bis del CAD;
  • i consigli, gli ordini e i collegi delle professioni regolamentate relativamente all’attestazione dell’iscrizione agli albi professionali;
  • le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attestazione delle cariche e degli incarichi societari iscritti nel registro delle imprese;
  • l’AgID in relazione ai dati contenuti nell’IPA di cui all’articolo 6-ter del CAD.

Spunto: tenendo presente che nell’Indice PA sono contenuti non solo i nomi delle Amministrazioni e gestori di Pubblico Servizio, ma anche i nominativi dei Responsabili dei Servizi, sarebbe estremamente utile fare in modo che questi dati possano essere utilizzati per facilitare l’accesso ai vari Portali tematici delle PA (ES: MEPA/CONSIP, ANAC, ecc.), che in questo momento prevedono invece appositi moduli di iscrizione, che allungano i tempi.

Per fare questo, occorrerebbe mappare nell’IPA anche il codice fiscale delle persone censite, eventualmente in un’area non visibile al pubblico.

In modo più generale, l’AgID inserisce nel Registro SPID – accessibile da parte dei fornitori di servizi – le tipologie di dati resi disponibili da ciascuna AA.

Presso il registro SPID, pertanto, è pubblicato un registro delle AA e degli attributi da loro trattati, e ad esse è associato il relativo documento OpenAPI.

Sarà quindi fondamentale un’attività di mappatura – a carico di AGID? – dei dati disponibili presso le principali basi dati di interesse nazionale (e tutte le AA), per la costituzione e attivazione del registro dedicato.

Accesso agli Attributi e rispetto della Privacy

L’attributo qualificato è richiesto dal SP – Service Provider – ai soli fini della fruizione di uno specifico servizio a cui l’interessato intende accedere.

Le AA devono assicurare, per impostazione predefinita, il trattamento dei soli dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, tenendo conto dell’effettivo contenuto informativo da fornire ai SP e ciò, ad esempio, privilegiando attributi di tipo booleano o comunque fornendo le informazioni minime necessarie per attestare il possesso dell’attributo richiesto, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. C) del GDPR.

Tali cautele vanno apprestate, a maggior ragione e con particolare rigore, nei casi in cui il trattamento riguardi attributi qualificati appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR o concernenti dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR, i quali:

  • possono essere richiesti esclusivamente per la fruizione di servizi non possono essere erogati senza la conoscenza di tali attributi dell’utente (ad esempio: assenza di condanne penali per la partecipazione a un concorso pubblico o l’iscrizione in un albo professionale);
  • possono essere resi conoscibili unicamente dalle AA che sono espressamente e specificamente individuate dall’ordinamento come i soggetti abilitati all’attestazione di tali categorie di attributi (ad esempio: con riferimento all’esempio di cui al punto precedente, l’attributo qualificato dell’assenza o presenza di condanne penali a carico del candidato a un concorso pubblico potrà essere attestato unicamente dal Ministero della Giustizia mediante il Casellario giudiziale), quindi il soggetto giuridico che crea e detiene il dato;
  • comportano il dovere, in capo al SP che riceve tali attributi qualificati per consentire la fruizione di un servizio, della necessaria messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 32 del GDPR.

Qualora sia necessario conoscere un attributo qualificato del soggetto interessato ai fini dell’erogazione di un determinato servizio online, il SP informa di tale necessità l’utente che intende accedere al servizio, indicando, per ogni attributo qualificato, anche l’AA presso cui sarà richiesto.

Per l’ottenimento di uno o più attributi qualificati, il SP (anche per il tramite di Soggetti Aggregatori) invia una richiesta di attributi a una o più AA.

Qualora gli attributi qualificati siano attestabili dalla medesima AA, il SP invia a tale AA un’unica richiesta di attributi, a meno che alcuni di questi siano soggetti a dipendenze verificabili solo previa attestazione di altri attributi qualificati.

Ogni richiesta di attributi qualificati, indirizzata a un’AA da parte di un SP, si caratterizza per:

  1. l’identificazione del soggetto a cui si riferiscono gli attributi;
  2. la caratteristica temporale della richiesta: puntuale o continuativa.

In questo ultimo caso, si intende all’interno di una finestra temporale – non superiore a un periodo ininterrotto di 12 mesi – reciprocamente concordata tra SP, AA e utente.

L’accesso agli attributi e, di conseguenza, la loro attestazione possono essere classificati sulla base delle seguenti casistiche:

  1. a) “public”: il dato è open, di pubblico dominio o liberamente accessibile. In tal caso l’accesso al dato non richiede l’acquisizione dell’assenso dell’utente da parte dell’AA;
  2. b) “protected”: l’accesso al dato è riservato ai SP che hanno una specifica convenzione con l’AA. In tal caso, per l’accesso non è richiesta l’acquisizione dell’assenso dell’utente da parte dell’AA;
  3. c) “private”: l’accesso al dato è consentito solo previa acquisizione dell’assenso dell’utente da parte dell’AA.

Tale casistica si applica sempre nei casi di richiesta continuativa di attributi qualificati.

Con riferimento alla richiesta di attributi qualificati, il SP è tenuto a valutare – sin dalla progettazione e per impostazione predefinita – l’effettiva necessità di acquisire tali attributi afferenti l’interessato per le finalità del servizio erogato e ad approntare il relativo trattamento nel rispetto scrupoloso dei principi di cui all’art. 5 del GDPR, con particolare riferimento ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati rispetto alle finalità individuate e limitazione della conservazione, essendo in grado di comprovare il rispetto di tali principi ai sensi dell’art. 5, par. 2 del GDPR

IdP, SP e AA sono tenuti ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a sorvegliare e tracciare l’accesso e le attività dei propri utenti per il tempo strettamente necessario e al solo fine di tutelare la protezione dei dati personali secondo quanto definito dagli artt. 25, 29 e 32 del GDPR, informandosi reciprocamente e tempestivamente in caso di violazioni di sicurezza o di qualsiasi minaccia, intervenute nei processi di cui alle presenti LG, che comportino un rischio per la sicurezza e per i diritti e le libertà degli interessati, anche al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR.

Effetti concreti e prossimi scenari

Se le Linee Guida verranno applicate al massimo delle potenzialità, si potrà arrivare ad un completo superamento delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà previste dal DPR 445/2000 – tutte le volte in cui tali qualità, stati o altro è contenuto in un pubblico registro o il dato è detenuto da un’Autorità Pubblica, visto che il dato (ovvero Attributo) sarà verificato in tempo reale e darà la possibilità di procedere nella richiesta del servizio o meno.

Le Linee Guida rappresentano, da questo punto di vista, la completa attuazione del principio di interoperabilità e once only, in cui tutte le PA hanno accesso diretto e immediato ai dati di cui necessitano, evitando il meccanismo attuale di domanda/risposta o verifica manuale da parte degli operatori o inserimenti multipli di dati (con relativi errori, duplicazioni …).

Solo per fare qualche esempio:

  • la qualità di proprietario di un immobile – certificato dall’Agenzia delle Entrate – in particolare nei registri catastali, è elemento qualificante per la presentazione della Dichiarazione IMU, e quindi viene verificato attraverso la richiesta dell’attributo al momento dell’accesso e/o compilazione della dichiarazione.
  • altro caso interessante è l’attributo che attesta la qualifica di legale rappresentante, il cui gestore è il Registro delle Imprese: finalmente potrà essere possibile richiedere un servizio online anche per le persone giuridiche, evitando compilazione di moduli cartacei e/o scansionati, dal momento che l’identità SPID/CIE dell’interessato sarà “collegata” anche al ruolo che riveste nell’impresa.
  • anche il dato della dichiarazione ISEE – in questo modo – viene verificata in tempo reale (con accesso al dato nella banca dati INPS), evitando anche in questo caso le verifiche successive dei dati e/o errori di compilazione da parte degli interessati.

Di conseguenza, ci sarà il completo superamento dei controlli successivi alla presentazione della richiesta, eliminando una cospicua parte di lavoro che viene svolto dagli operatori nel back office, e quindi recuperando “forza lavoro” per attività più qualificanti.

Sarà così necessaria una progettazione più accurata dei servizi online e dei requisiti necessari per presentare domanda, passando dal “modulo online” con la logica cartacea delle “crocette” al vero e proprio servizio online, in cui la richiesta è auto consistente, perché contiene fin dall’origine tutti i dati necessari per poter usufruire del servizio richiesto.

Ovviamente questo sarà possibile nella misura in cui le AA abbiano censito presso il Registro AGID i dati che hanno a disposizione e quindi siano state realizzate le integrazioni necessarie.

Altro tema che rimane un po’ in sospeso è quello della modalità di accesso all’attributo, da cui dipende la modalità di consultazione: infatti, nel caso di Attributo “protected”, le Linee Guida prevedono che  l’accesso al dato è riservato ai SP che hanno una specifica convenzione con l’AA.

Nell’attesa di chiarire meglio l’effettivo contenuto della definizione, sembra che si ritorni al tema delle convenzioni tra enti, che possono in effetti rappresentare un ostacolo burocratico in grado di rallentare notevolmente l’attuazione delle Linee Guida.

Non ci resta che aspettare di capire come verrà attuato il provvedimento per valutarne appieno gli effetti e le potenzialità.

30 Agosto 2022
11 Agosto 2022

Orario estivo Agosto 2022

NOI di ConsorzioIT ci prendiamo una pausa e andiamo a rinfrescarci le idee!  

Dal 16 al 19 agosto resterà operativa la teleassistenza che continuerà ad assicurare il proprio servizio  dalle 08:30 alle 12:30

Torneremo più carichi a partire dal 22 agosto con nuove idee, progetti e proposte!

Per i Comuni con applicativi centralizzati la reperibilità rimane attiva nella mattina di sabato e gli aggiornamenti settimanali dei software verranno ripresi regolarmente a partire da lunedì 22 agosto 2021.
 
Per eventuali richieste di assistenza vi invitiamo ad inviare una mail a supporto@consorzioit.net
Per tutte le altre richieste vi invitiamo ad inviare una mail a info@consorzioit.net


A presto e buone vacanze!

11 Agosto 2022
1 Agosto 2022

PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione

Articolo pubblicato in origine su: https://www.forumpa.it/pa-digitale/pnrr-e-pa-digitale-non-dimentichiamo-la-dematerializzazione/

Con le risorse del PNRR rese disponibili sul digitale si può fare anche dematerializzazione, ovviamente una volta effettuato quanto esplicitamente richiesto dagli avvisi e finalizzato all’erogazione dei fondi. La dematerializzazione è un tema spesso sottovalutato o ritenuto poco interessante, mentre è la base per processi completamente digitali

Indice degli argomenti

  1. Obiettivi della dematerializzazione
  2. Linee guida AgID e dematerializzazione
  3. Protocollazione e gestione documentale
  4. Conservazione delle risorse digitali
  5. Classificazione e Fascicolazione
  6. Conclusioni

Uno degli articoli più dimenticati del CAD è l’articolo 42 “Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni”: 1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle (Linee guida).

Fare dematerializzazione non è “cool” come realizzare un nuovo portale, un’app, un servizio, un chatbot, una AI, parte del metaverso, qualcosa che sia spendibile verso le persone in maniera “politica” e “innovativa”. A molti sembra una cosa d’altri tempi, del resto è assolutamente gamechanger. Perché, quindi, parlarne oggi? Perché con le risorse di padigitale2026.gov.it si può fare anche dematerializzazione, una volta effettuato quanto esplicitamente richiesto dagli avvisi e finalizzato all’erogazione dei fondi.

Ecco, allora, una sintesi dei principali obiettivi e dei benefici che la dematerializzazione porta con sé[1]: è importante ricordarli e inserire anche la dematerializzazione tra gli investimenti da fare con le risorse del PNRR, ovviamente (come dicevamo) dopo che sono stati raggiunti gli obiettivi fissati negli avvisi per il digitale.

Obiettivi della dematerializzazione

Gli obiettivi della dematerializzazione sono due:

da una parte adottare criteri per evitare o ridurre in maniera significativa la creazione di nuovi documenti cartacei;
dall’altra eliminare i documenti cartacei attualmente esistenti negli archivi, sostituendoli con opportune registrazioni informatiche e scartando la documentazione non soggetta a tutela per il suo interesse storico-culturale.
Ma come farlo?

Linee guida AgID e dematerializzazione

L’AgID definisce la dematerializzazione come “il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata – all’interno delle strutture amministrative pubbliche e private – e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico”.

La dematerializzazione nella pubblica amministrazione richiede processi innovativi e strumenti tecnologici.

È importante sottolineare che il processo di dematerializzazione non coincide meramente con la “scomparsa della carta” in favore del supporto digitale, o almeno è corretto dire che ciò non è possibile per tutte le tipologie di documenti e di aggregati documentali. Bensì il termine “dematerializzazione” va inteso nel senso più ampio di progressivo assorbimento di determinati documenti all’interno di sistemi documentali digitali, al fine di agevolare la gestione documentale.

Nelle Linee guida AgID si trova due volte il termine “dematerializzazione”:

  • nella sezione 1.3, rimando all’articolo 42 del CAD (Dematerializzazione dei documenti delle Pubbliche Amministrazioni);
  • nella sezione 2.2 che in particolare spiega che:

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o, nel caso di esigenze di dematerializzazione massiva di documenti analogici, attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.

Leggi l’approfondimento sulle nuove Linee Guida AgID

Si deve verificare la piena corrispondenza tra copia digitale e originale cartaceo che può avvenire tramite:

  • raffronto tra documenti analogico e digitale
  • certificazione di processo (nel caso di dematerializzazione massiva).

La certificazione di processo, può essere definita come un meccanismo di autenticazione legale delle copie prodotte durante un processo di scansione, quindi una dichiarazione ufficiale che la procedura di dematerializzazione massiva è stata applicata seguendo la regolamentazione vigente, mediante un’attestazione di conformità del pubblico ufficiale corrispondente con l’apposizione di una firma digitale.

Guarda l’Academy di FORUM PA 2022 sulla certificazione di processo tenuta da Mariella Guercio

Leggi l’approfondimento su riproduzione e copia nella dimensione digitale

Come per tutti i documenti della PA, i documenti dematerializzati devono poi essere assoggettati al processo ordinario con: apposizione dei metadati corrispondenti, registrazione al protocollo se necessaria, conservazione.

Protocollazione e gestione documentale

L’attività di protocollazione, l’operazione con la quale si memorizzano le informazioni principali relative al documento nel registro di protocollo, è quella fase del processo amministrativo che certifica provenienza e data di acquisizione del documento identificandolo in maniera univoca per mezzo dell’apposizione di informazioni numeriche e temporali. Costituisce pertanto un passo obbligato per tutti i flussi documentali che intercorrono tra le Amministrazioni ed all’interno di esse.

Conservazione delle risorse digitali

Un sistema di conservazione digitale è un insieme di procedure, attività e strumenti tramite i quali ci si propone di salvaguardare nel tempo le memorie digitali. Questo significa conservare a lungo termine documenti digitali, conservandone i contenuti. Ma insieme ai contenuti si devono conservare anche le informazioni necessarie a garantire la riproducibilità della loro forma esteriore (metadata), nonché i collegamenti con le varie parti componenti l’intero sistema informativo, l’intero archivio digitale. Pertanto il processo di conservazione digitale è finalizzato al mantenimento delle caratteristiche di autenticità, integrità, leggibilità, accessibilità e riservatezza dei documenti informatici e deve prendere avvio subito dopo il loro ingresso nell’archivio digitale

Leggi l’approfondimento sulla conservazione digitale

Non dimentichiamo infine che alla base di un buon sistema documentale abbiamo la classificazione dei dati e la fascicolazione, che non sono solo processi interni all’ente ma che in prospettiva dovrebbero permettere anche l’accesso ai dati in tempo reale al cittadino e alle imprese.

Classificazione e Fascicolazione

La classificazione è un’attività di organizzazione logica dei documenti, protocollati e non, che nel caso della Pubblica Amministrazione dipende da una Area Organizzativa Omogenea, secondo uno schema articolato di voci che identificano funzioni, attività e materie specifiche della AOO stessa. Mediante le operazioni di classificazione e registrazione di protocollo vengono attribuiti a ciascun documento dei codici di riferimento che lo identificano e lo associano agli altri documenti che formano la stessa pratica, nell’ambito di una delle serie di un determinato archivio. Tale ordine reciproco prende la forma del fascicolo ossia di un contenitore logico di documenti riferiti ad uno stesso procedimento di processo amministrativo e ad una stessa materia, utili allo svolgimento di una determinata attività. In un fascicolo trovano posto documenti diversi per formato, natura e contenuto.

Leggi l’approfondimento sulla classificazione archivistica

Conclusioni

La dematerializzazione può essere un investimento da fare con le risorse del PNRR rese disponibili sul digitale, ovviamente una volta effettuato quanto richiesto dagli avvisi e finalizzato all’erogazione dei fondi. L’obiettivo degli avvisi non è sicuramente fare “solo quanto indicato”, ma fare molto di più e tra questo di più, si può ragionare di documenti cartacei.

I vantaggi della dematerializzazione sono innumerevoli. Tra i principali: risparmio di costi e risorse; risparmio di tempo (basti pensare a quanto sia diverso cercare un documento in un vecchio archivio polveroso e non classificato e cercare lo stesso documento in un database informatico. Moltiplichiamolo per tutte le ricerche di documenti fatte in Italia in un solo giorno e capiamo l’impatto di questo cambiamento); riduzione impatto ambientale; riduzione degli errori (trascrivere dati è passibile di errori, passare un documento digitale no). Infine, cambio di pensiero: come classificare i documenti che sto dematerializzando? La prima risposta che viene in mente è: secondo le mie necessità! E se invece pensassimo: secondo gli output che devo generare?

1 Agosto 2022
22 Luglio 2022

Si sono laureati due ingenieri gestionali che hanno fatto tirocinio presso consozio.IT

Questo mese si sono laureati due studenti del Politecnico di Milano che nel loro percorso hanno arricchito il proprio curriculum formativo con una stimolante esperienza di stage presso la nostra azienda prima del conseguimento del titolo.
Congratulazioni all'Ing. Riccardo Curati  e Ing. Leonardo Ceccarelli
Crediamo che la collaborazione tra mondo accademico e mondo del lavoro avvantaggi entrambi, inoltre avvicinare giovani talenti alla pubblica amministrazione è un opportunità per il paese.
Grazie anche al Prof. Luca Gastaldi per la proficua collaborazione

Link articolo La Provincia di Cremona: https://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/390455/lauree-doppio-appuntamento-al-campus-di-cremona-del-politecnico-di-milano.html

22 Luglio 2022
19 Luglio 2022

PA, come realizzare servizi digitali innovativi: l’importanza dell’interoperabilità

Articolo pubblicato originariamente su: www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pa-come-realizzare-servizi-digitali-innovativi-limportanza-dellinteroperabilita/

PA, come realizzare servizi digitali innovativi: l’importanza dell’interoperabilità

Cos’è un servizio digitale utile e come realizzarlo? La nostra PA non ci è ancora arrivata? Ecco perché non siamo così lontani dal realizzarli, ma bisogna superare importanti ostacoli culturali

Sara La Bombarda - Responsabile per la Transizione Digitale presso Regional Agency for Technology and Innovation - Puglia
Andrea Tironi - Project Manager - Digital Transformation

Una Pubblica amministrazione che semplifica davvero la vita ai cittadini non può non essere interoperabile, in tutte le sue diverse declinazioni.
Solo così potrà fornire servizi utili e veramente innovativi.  A questo proposito, il cuore degli avvisi di padigitale2026.gov.it è l’“Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Comuni Aprile 2022”.

Tale avviso ci porta infatti a riflettere su come realizzare servizi innovativi e digitali che siano:

  • utili: non fini a sé stessi
  • veloci: copiare se necessario da best practices già esistenti
  • facili: di semplice accesso, mediante mobile
  • interoperabili: ne parleremo parecchio dopo

Le domanda da porsi, a questo punto, sono: come raggiungere questo obiettivo? Che ostacoli ci sono o potrebbero esserci? Su quale/i punto/i in particolare focalizzarsi?

Definizione di servizio digitale utile

Cosa è un servizio utile per il cittadino/impresa?

Non si può sbagliare: lo dice il Piano Triennale già nella sua edizione 2020-2022 che definisce i principi guida ed inserisce tra questi la definizione di servizio digitale: “Le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori”.

Un servizio pubblico digitale sottende al principio #digital first che significa chiedersi cosa il digitale può fare per potenziare, trasformare, stravolgere o a volte distruggere il business o servizio come era concepito fino a ieri. Principio che si rafforza e si arricchisce nella versione aggiornata 21-23 “servizi inclusivi e accessibili che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori e siano interoperabili by design in modo da poter funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API”.

Le parole scelte per definire il servizio pubblico sono estremamente efficaci: si parla di persone, e non solo di cittadino o impresa, e si parla di singoli territori. È come se si volesse sottolineare la grande eterogeneità degli interlocutori della pubblica amministrazione, degli utenti e dei fruitori dei suoi servizi. Quindi un servizio utile (che rappresenta un dovere della PA) è un servizio progettato per dare delle risposte, per riconoscere un diritto, erogare un contributo, creare delle opportunità, generare impatto.

Cosa c’è alla base di un servizio digitale utile?

Sempre nel Piano Triennale e nell’ultima definizione presentata sopra in corsivo, troviamo alcune fondamentali risposte. Sono introdotti dei concetti fondamentali (interoperabili by design, modalità integrata, API) già presenti in realtà nelle precedenti versioni del Piano ma che questa volta vengono indissolubilmente legati alla definizione di servizio digitale pubblico.

Si tratta di alcune parole scelte con precisione, che mirano ad evidenziare come sia fondamentale progettare non solo il contenitore (designers.italia.. accessibilità..eccetera) ma anche il contenuto dei servizi che, in un’ottica di trasformazione digitale, non può limitarsi alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. Non basta consentire al cittadino di scaricare online un certificato, se poi la stessa informazione gli viene chiesta per accedere ad un altro servizio pubblico. Non basta consentire di accedere tramite SPID se poi non lo “riconosco” davvero: se non riesco a passare da un servizio pubblico ad un altro tutte le informazioni che possano realmente rispondere alle “diverse esigenze delle persone e dei singoli territori”, sto facendo un servizio parzialmente digitale, non interoperabile.

Ed immediatamente, a quest’ultimo principio guida dedicato ai servizi digitali ovvero l’interoperabilità, non possiamo che associare il principio del once only: tanto potente quanto semplice.

Principio associato all’interoperabilità

Once only: se ho già il tuo dato non te lo devo richiedere sotto forma di reinserimento, autocertificazione o altro. Avere il tuo dato vuol dire che “la grande macchina PA ce l’ha in uno dei suoi meandri”. Se ce l’ha INPS o AdE, la PA ce l’ha: perché il comune deve richiedermelo?

Il meccanismo funziona anche internamente alla PA: si chiama onceonlypa, ovvero è inutile chiedere al comune di caricare le informazioni contabili in diverse basi dati. Facciamo in modo che una volta inserite nell’applicativo vengano condivise con i livelli necessari e rese disponibili con API. Oppure è inutile chiedere al comune se permette accesso con SPID: meglio chiedere ad Agid.

Se si guardano gli esempi presenti sul sito si vede chiaramente come le interfacce siano già precompilate con i dati del cittadino, e questo è possibile solo con interoperabilità, altrimenti un cittadino dovrà (da smartphone spesso) inserire molti dati (perdendo la pazienza e commettendo un sacco di errori).

Finti ostacoli all’interoperabilità

L’interoperabilità tecnologia non è un problema, se non nella misura in cui non c’è cultura tecnologica. Di tecnologia per quanto ha bisogno di fare la PA per creare servizi digitali utili, ne abbiamo anche troppa (ad esempio, non ci serve il metaverso). L’aspetto tecnologico può essere compreso con completezza e da valutare solo in merito ai carichi di richieste. Del resto, ci sono siti di eCommerce che ricevono milioni di richieste al secondo.

Interoperabilità Umana

Questa potrebbe aumentare, anche se avendo partecipato a tavoli di Forum PA, Assinter e altri, risulta chiaro a tutti nella PA che “abbiamo bisogno dei dati di qualcun altro e che questo non ce li dà o se ce li dà ci fa penare”. Quindi abbiamo bisogno di interloquire con gli altri enti/silos (sia interni alla nostra amministrazione che esterni) per avere dei dati che ci semplificano il lavoro. Il salto umano da fare è solo quello di capire che se vogliamo ricevere dati, dobbiamo anche dare dati e che l’interoperabilità (come la comunicazione umana) è bidirezionale: io chiedo a te dati e tu li chiedi a me, ce li scambiamo e siamo tutti felici.

Interoperabilità di profilazione

Al momento, l’interoperabilità che tecnologicamente è fattibile e umanamente è percepita come necessaria, si sta scontrando con le contrattualistiche e i profili di accesso ai dati, ovvero con la fase “pilota” in cui si cerca di capire chi accede a cosa e come. Alcuni sventolano la privacy come riferimento per far capire che “non è così facile” rendere disponibili dati il cui accesso va dato secondo l’interlocutore che li richiede. Qui ci sentiamo di sottolineare alcuni aspetti:

  • gelosia del dato: voglio il tuo dato ma non ti do il mio, per privacy. Il GDPR nell’articolo 1 smonta questa credenza: “Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati”. Ovvero i dati sono fatti per circolare, non per rimanere chiusi nel server del mio ufficio, o nel data center in cloud.

  • Reverse privacy vs once only: ci sono enti che non forniscono il dato per privacy, senza capire che così la danneggiano. Ad esempio, se l’ente A che ha il compito di trattare dati sensibili D non mi espone un API che mi permette di dire se la persona è positiva o negativa, io dovrò richiedere alla persona il dato D, gestirlo, trattarlo, salvarlo, con conseguente rischio maggiore per i dati forniti alla PA. Se il principio fosse once only invece basterebbe chiamare l’API, e tutto si risolverebbe senza trattare il dato. Si tratta della privacy usata per non tutelare la privacy convinti di tutelarla (appunto reverse privacy). Tra l’altro il non richiedere il dato D mi permette di seguire anche il principio della minimizzazione dei dati, ovvero richiedere i soli dati necessari e non dati ridondanti.

Interoperabilità contrattuale

Non di rado nelle periodiche ricognizioni di piattaforme e servizi della PA, viene indicato il fornitore come responsabile della mancata realizzazione di interoperabilità fra sistemi. Non sempre questo è vero, anzi lo è raramente. Innanzitutto, perché esiste una modalità “contrattuale” per garantire la collaborazione del fornitore: è sufficiente inserire tra le attività oggetto della fornitura anche questo aspetto. Il vero problema è che anche il più valido dei fornitori non riuscirà a completare l’attività se dall’altra parte (ovvero la PA A che deve dare il dato alla PA B che sta facendo il contratto con il fornitore) non c’è l’intenzione/capacità/risorse per fare interoperabilità.

La conseguenza è che sempre più spesso ci sono fornitori che promettono “soluzioni accessibili e interoperabili” e vorrebbero anche realizzarle rispettando i contratti. Possono certamente garantire le competenze tecnologiche e la loro professionalità, ma non possono garantire la realizzazione della cooperazione applicativa tra sistemi, il perché è già stato detto: non è un problema di tecnologia.

Risorse economiche

Ad oggi abbiamo un insieme di elementi favorevoli per il cambiamento digitale: la PA vuole fare servizi digitali utili, una parte della cittadinanza usa servizi digitali efficaci (es. eCommerce) e li vorrebbe uguali quando si affaccia alla PA, i fornitori sono (non tutti ma una parte si) pronti a fare interoperabilità, la normativa chiede interoperabilità (Il piano triennale ne parla, il CAD, la Guida dei Diritti di Cittadinanza Digitale), quindi cosa manca davvero per poter fare reale interoperabilità?

Un esempio per capire perché abbiamo bisogno dell’interoperabilità

Proviamo a descrivere, semplificando, un caso d’uso dove il servizio al cittadino viene limitato nella sua efficacia dalla mancanza di cooperazione applicativa (detta anche interoperabilità) tra sistemi della pubblica amministrazione.

Si tratta dell’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado con un reddito familiare basso e residenti nel territorio regionale. Il beneficio viene erogato dai Comuni, sulla base delle risorse assegnate dalla Regione. Dunque, per accedere a questo beneficio gli aventi diritto devono: presentare l’istanza online e compilare tutti i dati relativi ai “requisiti”, quindi: ISEE, frequenza scolastica e residenza. Parliamo di circa 60 mila istanze per quanto riguarda la regione che prendiamo come riferimento, ovvero la Puglia.

Il servizio digitalizzato attualmente prevede l’utilizzo di una piattaforma “interoperabile by design” che acquisisce le candidature e provvede alla creazione di un elenco provvisorio delle istanze ammissibili, previa acquisizione dei dati ISEE tramite cooperazione applicativa con la Banca dati dell’INPS e previo controllo preliminare di verifica dell’effettiva frequenza scolastica, tramite cooperazione applicativa con il Ministero per l’Istruzione.

A questo punto però è necessario verificare la correttezza della residenza anagrafica del beneficiario: il singolo Comune dovrà accreditare un proprio funzionario responsabile che dovrà accedere in piattaforma e procedere con la verifica richiesta. Eppure, l’interoperabilità con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente avrebbe potuto evitare un importante passaggio nella procedura.

Se volessimo immaginare diversamente l’intero processo, se volessimo immaginare un servizio pubblico che riconosce “le persone” e sa di cosa hanno bisogno e a cosa hanno diritto, potremmo pensare ad una notifica push su AppIO del genitore dello studente frequentante, che ha un ISEE sotto la soglia e che risiede nel Comune X, senza fare niente. Nella notifica il genitore trova perfino le istruzioni per l’utilizzo del contributo “buono libro digitale”, spiegato per bene.

Si passa quindi da una cittadinanza che passa il tempo a scoprire di aver diritto ad un buono, a capire come richiederlo, a inserire tutti i dati per averlo, ad una cittadinanza che riceve una notifica che dice “hai diritto a questo buono, fai così per spenderlo”! Un po’ come accaduto col bonus vacanze ma con l’evoluzione che i controlli per verificare la legittimità della richiesta sono fatti a monte, e quindi solo chi ha diritto riceve la notifica.

Non siamo ancora lì, ma non siamo nemmeno troppo lontani e molte base dati si stanno aprendo o sono in fase pilota per poi aprirsi.

Questo perché consideriamo l’interoperabilità un processo, inarrestabile, che si alimenta di apripista, di best practice e di circoli virtuosi, e per questo progressivamente sempre più i cittadini come professionisti, le persone, chiederanno che i sistemi della PA debbano scambiare dati e informazioni per valorizzare il dialogo che si attua attraverso i servizi digitali, per avere servizi utili, per poter “usare” la PA come usano i servizi di e-commerce.

Nel caso specifico presentato sopra l’interoperabilità:

  • permette di fare domanda solo a chi ne ha i requisiti: questo evita malcontento in chi fa domanda e se la vede respinta, solo perché il sistema permetteva di farla, o evita i furbi “che ci provano” facendo sprecare tempo ai controllori
  • permette di ridurre al minimo le fasi di controllo: se il controllo è fatto a monte permettendo solo a chi può di fare domanda, le domande si riducono drasticamente
  • se i dati sono “interoperabilmente” precompilati, si riducono gli errori di inserimento
  • permette di avere nella PA più tempo “di qualità e ragionamento” e meno tempo “burocratico di controllo”
  • permette di far evolvere i servizi da #dovereonly (messaggio su IO di paga la Tari) a #dirittoedovere (arriva un messaggio che dice che in base alle tue caratteristiche hai diritto al Bonus vacanze)
  • permette di far sentire lo Stato collaboratore del cittadino e dell’impresa e non solo vessatore (se mi scrivono ci sarà qualcosa da pagare)
  • permette di semplificare la partecipazione del cittadino alla cosa pubblica: compro su e-commerce, faccio subito ci metto 2 minuti; mi arriva un messaggio dalla PA: sarà sicuramente un pagamento e ci metterò 2 ore a farlo, lo faccio dopo
  • permette di fare servizi di qualità, interoperabili, accessibili, sicuri by design, privati (ma il giusto non il troppo) by design
  • permette di avere dati di migliore qualità a supporto delle decisioni, con base dati uniche, aggiornate in tempo reale, e consultabili quando serve

Conclusioni

Tutto questo è fantascienza? Tecnologicamente no, è una possibilità che esiste da anni. Umanamente è una necessità sia internamente alla PA che dei cittadini e delle imprese. Come PA, dobbiamo farlo adesso, perché se riusciremo a fare interoperabilità sia tra PAC che tra PAC e PAL in entrambe le direzioni, sia tra PAL, probabilmente avremo fatto un grosso passo per poter dire: noi c’eravamo all’epoca del PNRR e abbiamo fatto un grosso cambiamento nel modo di gestire, lavorare, vivere, interagire con la PA. E la PA potrebbe davvero diventare un alleato nel rilancio del Paese con servizi davvero digitali, smart e utili, e non un mero “controllore analogico burocratico”.

19 Luglio 2022
Immagine rappresentativa
30 Marzo 2022

Cambio di residenza online con Anpr: ecco come farlo e le prospettive di sviluppo

In fase di sperimentazione fino a fine marzo in 30 Comuni, il servizio online del cambio di residenza con Anpr sarà in seguito disponibile per tutti. Come funziona, le opportunità di miglioramento, il nodo dell’interoperabilità by design

Patrizia Saggini

“Esperta di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

Andrea Tironi

Project Manager — Digital Transformation

Ora che il subentro di tutti i Comuni in ANPR — l’Anagrafe Unica della popolazione Residente — è terminato (il 17 gennaio è subentrato l’ultimo Comune), dalla fine di gennaio è iniziata la sperimentazione del servizio online del cambio di residenza con 30 Comuni: questa fase durerà 8 settimane — quindi fino alla fine di marzo — per poi essere disponibile per tutti i Comuni italiani.

Il servizio è disponibile accedendo al portale di ANPR con le proprie credenziali SPIDCIE o CNS.

Indice degli argomenti

Come si effettua il cambio di residenza online con Anpr

Dopo aver provato ad effettuare un cambio di residenza e leggendo la Guida per la Compilazione Cambio di Residenza, emergono alcune opportunità di miglioramento, soprattutto in ottica di interoperabilità.

Intanto le sezioni relative a:

  • Generalità
  • Stato civile (sebbene solo in sintesi)
  • Cittadinanza

sono giustamente autocompilate con i dati a disposizione di ANPR (vediamo sotto un esempio).

Nella sezione famiglia ci possono essere alcuni punti da valutare (vedi punto 3 della Guida Compilazione Cambio di Residenza, in cui si chiede di Inserire le informazioni circa la relazione di parentela ed il possesso di autoveicoli e patente di ciascun componente;

Al momento di inserire “Altri dati” viene richiesto:

  • titolo di studio
  • condizione non professionale
  • posizione professionale

Se in futuro ci sarà il completamento dell’Anagrafe scolastica con anche i dati dell’istruzione universitaria, sarà interessante ragionare in ottica di #interoperabilità by design e quindi domandarsi come e dove è possibile recuperare in maniera automatica le informazioni — in particolare sul titolo di studio — in modo da semplificare la compilazione.

Al punto 4 della Guida si trova la parte relativa all’indirizzo della nuova abitazione; quindi, occorre inserire l’indirizzo della nuova residenza. Nel caso di Residenza in famiglia esistente è necessario inserire anche le generalità di un componente della famiglia di destinazione.

Cambio di residenza in tempo reale: una “rivoluzione” lunga 10 anni

Correva l’anno 2012 e il legislatore introdusse una modifica normativa “storica”, cioè il cambio di residenza “in tempo reale”: la novità sostanziale era costituita dal fatto che la nuova residenza doveva essere iscritta in anagrafe non al termine del procedimento (fissato in 45 giorni), ma entro 2 giorni dalla ricezione della domanda; in questo modo, si eliminavano i problemi dovuti al ritardo dei Comuni per la definizione della pratica.

Con l’occasione, il Ministero dell’Interno ha uniformato la modulistica, indicando anche i documenti che dovevano essere presentati nel caso di ingresso di stranieri (comunitari ed extracomunitari).

Con il DL 76/2020 — Decreto Semplificazione — sono state poi introdotte alcune modifiche al Regolamento Anagrafico (DPR 223/1989), introducendo la possibilità di presentare online la domanda di cambio di residenza, utilizzando la base dati costituita da ANPR.

È importante precisare che già l’avvento dell’Anagrafe Nazionale ha portato ad un cambio di definizione, nel senso che non esiste più il cambio di indirizzo all’interno del Comune e il cambio di residenza in un Comune diverso, ma — vista l’unicità della banca dati di riferimento — si parla di semplice “mutazione di residenza”.

I dati della nuova residenza

I dati della nuova residenza possono essere inseriti in maniera guidata per Provincia, Comune, tipologia (Via/Piazza/Largo etc etc) e poi vi è un inserimento manuale per quanto riguarda il nome della Via e il civico (ed altri dati ulteriori). Questo non risolve il problema storico dei nomi delle vie, che saranno poi da bonificare in modo manuale da parte dell’operatore al momento della gestione della pratica.

Ad esempio, se si abita in Viale Montenero, la persona potrebbe inserire:

  • Via Montenero
  • Via Monte Nero
  • Viale Montenero
  • Viale Monte nero

Sono modi diversi di rappresentare la stessa via, ma lasciare la libertà di inserimento comporta sempre errori a monte e quindi necessità di bonifiche manuali a valle, e questo è “dispendio di tempo inutile”.

La normativa prevede una base dati di interesse nazionale dedicata, e cioè l’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane — ANNCSU, le cui specifiche tecniche geografiche sono state pubblicate di recente (Titolare: ISTAT e Agenzia delle Entrate). Il progetto è stato avviato un po’ di tempo fa: la speranza è che possa essere attivato a breve, in modo da permettere la condivisione e l’interoperabilità dei dati tra vari sistemi, tra cui anche ANPR.

Per quanto riguarda l’individuazione dell’immobile in cui si intende prendere la residenza — Punto 5 della Guida — si richiede di Selezionare la sezione “Immobile” per dichiarare il titolo che autorizza ad occupare legittimamente l’abitazione (proprietario, intestatario del contratto di locazione, ecc…);

Anche qui, il dato della registrazione dei contratti di utilizzo degli immobili è presente in una banca dati della PA, l’Anagrafe Tributaria (Titolare: Agenzia delle Entrate, base dati di interesse nazionale, come risulta dall’elenco pubblicato da AGID) e come tale dovrebbe/potrebbe essere resa accessibile per la verifica automatica dei dati di registrazione del contratto, evitando il controllo manuale dell’operatore o la consegna di allegati da parte del cittadino.

È prevista anche una sezione dedicata agli Allegati, per allegare il titolo di soggiorno necessario per risiedere in Italia; selezionare la sezione se hai necessità di allegare ulteriore documentazione utile alle verifiche dell’ufficio anagrafe.

Anche in questo caso esiste una banca dati dei permessi di soggiorno, consultabile a questo indirizzo, che corrisponde agli Archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo (Titolare: Ministero dell’Interno, identificata come base dati di interesse nazionale dall’art. 60 del CAD).

Sarebbe quindi possibile applicare le regole di interoperabilità — peraltro già pubblicate da AGID — leggendo il dato del permesso di soggiorno in maniera automatica, evitando di dover “Allegare una copia o scansione o pdf”, che peraltro è in netto contrasto con tutte le normative che prevedono il principio di autocertificazione (per lo meno dal 1968 ad oggi), oltre che del principio “once only”.

Il nodo dell’interoperabilità

Dall’analisi sopra effettuata emergono alcune valutazioni, che prendono spunto soprattutto dal principio #onceonly declinato in #interoperabilità by design, che vediamo meglio di seguito:

  1. reingegnerizzazione del servizio: quando si crea un servizio online, sarebbe opportuno non partire solo dalla procedura esistente cartacea per poi “informatizzarla”: il vero momento di svolta è la digitalizzazione (informatizzazione + reingegnerizzazione del processo) secondo i principi del Piano Triennale, ovvero: #cloudfirst
    #interoperabilità by design
    #privacy by design
    #security by design
    #once only, etc etc
  2. andando più nello specifico, #once only — o anche #interoperabilità by design — indica la necessità di non chiedere al cittadino dati che sono già in possesso della PA (intesa in senso ampio, quindi anche in altre PA diversa da quella a cui sta richiedendo un servizio).
    Ovvero nel disegnare il nuovo processo digitalizzando ci si domanda:
  3. esiste una base dati che contiene il dato che sto chiedendo al cittadino?
  4. se sì, dove la trovo, come debbo fare per accedervi?
  5. se no, si potrebbe costruire? con chi?
  6. se sì, il dato è
  7. accessibile a livello tecnologico (web services, api, …)?
  8. di che qualità è il dato (affidabile, obsoleto …)?
  9. se la base dati esiste e il dato è perlomeno di qualità discreta, sarà possibile richiedere l’accesso remoto in ottica di interoperabilità ed evitare al cittadino di dover inserire il dato per l’ennesima volta.

L’importanza del principio “once only” e dell’interoperabilità by design

Negli esempi sopra riportati sul cambio di residenza con ANPR, i principi once only e l’interoperabilità by design non sono stati utilizzati appieno, probabilmente perché si è in versione beta.
Speriamo che nel prossimo futuro il cittadino trovi ancora più dati già compilati (es. patente, o veicoli), e soprattutto non debba più inserire degli allegati (es. permesso di soggiorno).

Auspichiamo un uso massiccio del principio once only dopo la fase beta, perché genererebbe due cambiamenti culturali:

  • un’abitudine all’utilizzo dell’interoperabilità tra PAC per i dati disponibili;
  • potrebbe richiedere in ottica di cooperazione partecipativa un supporto al cittadino nella bonifica dei dati (accettazione dei dati inseriti significa che il dato è ok, modifica significa che il dato va bonificato, come avviene per ANPR);
  • perché le basi dati da invocare ci sono e sono basi dati di interesse nazionale, che la normativa definisce in questo modo:

“Le basi di dati di interesse nazionale sono “basi di dati affidabili, omogenee per tipologia e contenuto, rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle Pubbliche amministrazioni e per fini di analisi. Esse costituiscono l’ossatura del patrimonio informativo pubblico, da rendere disponibile a tutte le PA, facilitando lo scambio di dati ed evitando di chiedere più volte la stessa informazione al cittadino o all’impresa” come indicato sul sito Agid.

Quindi il cambio di residenza online non è solo un’importante innovazione nello sviluppo di ANPR come portale di servizi al cittadino, ma soprattutto l’occasione per dare il via al processo di interoperabilità nel rispetto del principio once only.

Anche perché appena sarà disponibile e aperta in erogazione dei dati mediante API, ANPR (e il Ministero dell’interno come Titolare dei Dati), saranno probabilmente il più grande erogatore nazionale pubblico di dati e quindi possono generare un circolo virtuoso di interscambio informazioni.

La ricezione della pratica da parte del Comune e la conservazione dei documenti

Proseguendo nel percorso di interoperabilità dei sistemi, un altro aspetto importante è costituito dalla ricezione della pratica da parte del Comune: l’operatore comunale potrà visualizzare e gestire le dichiarazioni di residenza ricevute a partire da un’apposita funzione di ricerca disponibile nella sezione Utilità e notifiche dell’applicazione web di ANPR, ovvero sul proprio gestionale richiamando dei nuovi WS di ANPR che la propria software house avrà opportunamente integrato.

Tutti gli adempimenti previsti dalla normativa anagrafica e dalla legge n.241/1990 in materia di procedimento anagrafico (es. comunicazione di avvio del procedimento, provvedimento di irricevibilità, provvedimento di accoglimento dell’istanza, preavviso di annullamento, ecc.) dovranno continuare ad essere gestiti dai Comuni con le consuete modalità, eventualmente utilizzando il proprio gestionale integrato con ANPR.

Visto che ANPR non si occupa di conservazione dei documenti, sarebbe auspicabile anche che nel prossimo futuro ci possa essere una modalità con cui ricevere in maniera automatica sul protocollo la richiesta di cambio di residenza e poi inviare ai cittadini le notifiche correlate, eventualmente sull’app IO.

Queste azioni di comunicazione tra Comune e cittadino sono peraltro richieste anche dal Regolamento Europeo EU 2018/1724 (Single Digital Gateway), secondo cui le Pubbliche Amministrazioni competenti — per le procedure elencate nell’Allegato II, tra cui appunto il cambio di residenza — adeguano i propri procedimenti amministrativi alle specifiche tecniche di implementazione descritte, che diventeranno operative dalla fine di dicembre 2023.

In particolare, l’art. 6 prevede che “Le procedure di cui al paragrafo 1 sono considerate come interamente in linea quando:

  1. a) l’identificazione degli utenti, la messa a disposizione di informazioni e prove, la firma e la presentazione finale possono essere effettuate per via elettronica a distanza, attraverso un canale di servizio che permette agli utenti di soddisfare tutti i requisiti relativi alla procedura in modo facilmente fruibile e strutturato;
  2. b) agli utenti è fornito un avviso automatico di ricevimento, a meno che il risultato della procedura non sia consegnato immediatamente;
  3. c) il risultato della procedura è consegnato per via elettronica o è consegnato fisicamente se necessario per conformarsi al diritto dell’Unione o al diritto nazionale applicabile; e
  4. d) gli utenti ricevono una notifica elettronica del completamento della procedura.”

Il requisito di cui alla lettera a) è soddisfatto dall’accesso con SPID, CIE o CNS, per gli altri requisiti invece ci aspettiamo sviluppi a breve, eventualmente sfruttando anche le integrazioni con i software gestionali utilizzati dal Comune

Articolo pubblicato su: https://medium.com/consorzioit/cambio-di-residenza-online-con-anpr-ecco-come-farlo-e-le-prospettive-di-sviluppo-4df07f659d52

30 Marzo 2022
Immagine rappresentativa PNRR
11 Marzo 2022

PNRR, come si fa in concreto la digitalizzazione delle PA locali: un modello operativo

Governance e attuazione della Missione 1 del PNRR, indirizzo dedicato alla digitalizzazione, è differente dai modelli operativi pensati per gli altri ambiti del Piano: gli enti potranno ottenere i fondi accedendo a bandi di gara e raggiungendo determinati KPI, le verifiche e la rendicontazione sono affidate al MITD

l modello di messa a terra della parte digitalizzazione (M1C1) del PNRR, derivante dall’esperienza del Fondo Innovazione, è di grande aiuto agli enti locali e la sua governance e attuazione sono molto diverse rispetto al resto del PNRR.

In un recente incontro organizzato da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dal MEF (Ministero Economica e Finanze) sul PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) indirizzato in particolare agli enti locali (comuni) di piccole dimensioni, tra le prime cose enunciate è stato detto che di M1C1 — digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA non si sarebbe parlato perché governato e rendicontato a livello centrale.

Dopo questa dichiarazione è emerso come la rendicontazione di tutte le altre misure (tranne M1C1) fosse stata semplificata in modo da rendere più agevole la rendicontazione dei progetti ad opera dei comuni verso il MEF (che poi a sua volta deve rendicontare all’Europa).

Indice degli argomenti

Digitalizzazioni PA locali, gli interventi

Su M1C1 il Ministero dell’innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) ha stabilito che la rendicontazione deve farla il MITD, mentre gli enti devono solo fare il lavoro di execution di quanto indicato, secondo le proprie specificità. I fondi verranno erogati sotto forma di voucher per finanziare alcune misure indicate in padigitale2026.gov.it, menù Misure, selezione Comuni, tipologia standard. La tipologia standard prevede che gli enti locali prenderanno dei fondi iscrivendosi al bando, raggiungendo degli obiettivi (KPI) in un tempo definito e quindi con semplicità compilando un form autodichiarativo su cosa hanno fatto. Quanto fatto viene verificato dal MITD non solo in sede autodichiarativa, ma controllando le piattaforme utilizzate per raggiunger egli obiettivi (es. pagoPA, app IO, SPID, CIE)

Il modello è probabilmente quello del Fondo innovazione 2021, dove gli enti hanno dovuto:

  • iscriversi alla richiesta di contributo
  • raggiungere gli obiettivi
  • 10 servizi su App IO
  • 70% dei servizi erogati su pagoPa con 2 transazioni
  • 1 servizio con SPID
  • 1 servizio con CIE
  • certificare di aver raggiunto gli obiettivi con un modulo firmato digitalmente entro il 31.01.2022
  • riceveranno erogazione contributo nel periodo Maggio-Luglio 2022

Ad esempio, la misura 1.4.3 Adozione PagoPA e App IO del PNRR potrebbe richiedere (lo sapremo nei prossimi mesi ):

  • Iscrizione online alla misura
  • conseguimento degli obiettivi
  • es. 100% servizi su pagoPA con 2 pagamenti
  • es. 20 servizi su App IO
  • certificazione da parte dell’ente con modulo online e firma digitale del conseguimento obiettivo entro ipotizziamo il 31.12.2022
  • erogazione contributo a seguito di verifica del MITD (o altri) sulle piattaforme pagoPA e App IO degli obiettivi raggiunti

Cosa viene definito dal MITD

  1. Il progetto: questo è unico a livello nazionale (es. 20 servizi su App Io) generando uniformità a livello nazionale e centralizzando la governance e la progettazione. Evitando quindi cittadini di serie A e B digitali.
  2. Gli obiettivi da raggiungere (KPI), comuni a tutti i territori.
  3. Tempi di esecuzione
  4. Tempi di erogazione fondi
  5. Modalità di erogazione fondi
  6. Dà le stesse opportunità a tutti gli enti ovvero genera uniformità ed equità

Il MITD, inoltre, sapendo che la PA è “povera” di personale ICT e esperti di digitalizzazione per la fase di progettazione, nonché di “rendicontatori”, ha quindi preso in carico sia la fase di progettazione del cambiamento (definendo il percorso) sia la fase di rendicontazione (effettuandola per conto degli enti).

Nel resto delle misure (ovvero tutte tranne le M1C1), invece ogni ente potrà portare il suo progetto. Tale progetto verrà realizzato seguendo alcune linee guida indicate a livello di bando (che non è standard ma progettuale) ma può variare da territorio a territorio. Inoltre, è possibile che gli enti più strutturati sotto il profilo bandi e fondi possano essere più bravi (e quindi meritevoli o capaci) di ricevere fondi, mentre altri territori rimangano all’asciutto, per mancanza di competenze non tanto specifiche sulla progettualità quanto sulle fasi di monitoraggio fondi e rendicontazione.

Cosa manca agli enti pubblici

La “povertà” di competenze degli enti locali è significativa se rapportata alle fasi di acquisizione e messa a terra di fondi. Questo si evince bene considerando le fasi di una progettazione e raccolta fondi che sono:

  1. Raccolta Esigenze e Progetti
  2. (concetto di target group) e (concetto di demand driven)
  3. Creazione di una rete di relazioni (concetto di cooperation tra stakeholder) e (concetto di eligible participants e composition of participants)
  4. Monitoraggio fondi per i progetti
  5. Partecipazione ai bandi per i progetti in forma singola o aggregata (concetto di result oriented -> impact)
  6. Messa a gara progetti
  7. Realizzazione progetti
  8. Monitoraggio progetto (concetto di result oriented -> impact)
  9. Rendicontazione progetti (concetto di result oriented -> impact)

Le carenze

La carenza si nota principalmente nelle fasi:

  • raccolta esigenze (a volte gli enti nemmeno sanno che esigenze hanno)
  • creazione di una rete di relazioni (spesso ai bandi soprattutto europei è importante partecipare in cordate che comprendano attori pubblici, privati, università …). Farsi questa rete partendo oggi, richiede un tempo che il PNRR non dà, essendo un percorso di diversi anni.
  • monitoraggio fondi per i progetti: individuare che fondi ci sono e poi inventarsi i progetti per prenderli, ha poco senso. Ha più senso raccogliere esigenze e poi vedere che fondi ci sono per realizzarle. Negli enti locali spesso perfino gli amministratori ragionano inversamente.
  • partecipazione ai bandi: la cultura richiesta per la fase di partecipazione ai progetti è assente nelle PA, ovvero non c’è personale in grado di leggere un bando e parteciparvi seguendo i requisiti
  • monitoraggio dei progetti: per il PNRR sarà cruciale e quindi gli enti dovranno attivarsi facendo un’attività che solitamente non fanno se non a tempo perso, con il rischio di non prendere i fondi
  • rendicontare i progetti è un tema complicato, che richiede esperienza per essere completato con precisione

Mentre nelle fasi di:

  • messa a gara (con il pnrr dovranno passare dalle CUC provinciali)
  • realizzazione

anche grazie al supporto degli uffici tecnico o dei di professionisti locali o mediante bandi di assegnazione dei lavori, gli enti sono più capaci di rispondere alle esigenze.

Questo spiega bene perché il MITD nell’M1C1 si è preso in carico tutti i punti indicati, da 1 a 6 (escluso 5), lasciando solo la fase di realizzazione agli enti locali. Probabilmente questo è il modo più efficiente per riuscire ad utilizzare al meglio i fondi del PNRR, sicuramente più facile da attuare nel mondo digitale che nel mondo fisico, del resto di efficacia testata con il Fondo Innovazione

11 Marzo 2022
Immagine rappresentativa
11 Marzo 2022

PNRR, come funziona la piattaforma PaDigitale2026: ecco come accedere ai bandi per i fondi

La piattaforma PaDigitale2026.gov.it è stata realizzata dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale per gestire l’accesso ai bandi del PNRR per l’erogazione dei fondi previsti dal piano: vediamo in cosa consiste e quali documenti servono

Una piattaforma per i bandi PNRR associati al digitale realizzata dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale: è PaDigitale2026.gov.it. La roadmap prevede l’uscita dei bandi nella primavera 2022 e del resto, iniziano ad arrivare alcune informazioni che spiegano cosa servirà alla PA per partecipare all’erogazione dei fondi.

PNRR, a cosa servono i fondi per la digitalizzazione della PA

Vediamo quali sono i punti cui i fondi sono dedicati.

Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud (1 miliardo di euro)

Prevede come prossimi passi la classificazione dei dati delle PA (entro Luglio 2022) su piattaforma resa disponibile dall’ACN (Agenzia CyberSicurezza nazionale) e successivamente invio del piano di migrazione al Cloud entro Febbraio 2022 al MITD.

Esperienza dei servizi pubblici (613 milioni)

Gli obiettivi di questo punto sono da comprendere nelle prossime settimane/mesi dal punto di vista concreto.

Adozione PagoPA e app IO (750 milioni)

E’ probabile che richieda il completamento dell’adozione della piattaforma pagoPA (pagamenti digitali) ed IO per tutti i servizi.

Adozione identità digitale (285 milioni)

E’ probabile chieda il raggiungimento del 100% dei servizi accessibili con SPID e CIE (eventualmente anche con CNS)

Digitalizzazione degli avvisi pubblici (245 milioni)

Adesione alla piattaforma delle notifiche (PDN) per tutti gli enti, per ridurre i costi di notifica e migliorare il tempo e il processo di notifica.

Come funzionano i bandi del PNRR

I passi da effettuare coinvolgono alcune piattaforme abilitanti come SPID, CIE e l’indice delle PA (ovvero IPA). Per partecipare agli avvisi sarà infatti importante che il legale rappresentante registrato su IPA si autentichi alla piattaforma con CIE o SPID, ovvero con identità digitale. Successivamente dovrà scegliere l’amministrazione di riferimento da una lista preselezionata dopo aver inserito una mail istituzionale.

Dopo la scelta, potrà visualizzare (e confermare o rettificare) i dati visualizzati dell’amministrazione scelta. Infine, completerà la registrazione. Visto che il legale rappresentante tipicamente sarà il firmatario della richiesta di finanziamento (ma solitamente non è il compilatore della richiesta stessa) è stato previsto di aggiungere dei collaboratori alla compilazione della domanda, in modo da evitare l’uso conto terzi di identità digitali.

I collaboratori saranno le figure più operative. Sebbene non specificato molto probabilmente l’aggiunta di collaboratori sarà effettuata mediante codice fiscale, permettendo loro di accedere al portale con SPID e CIE. Il legale rappresentante dovrà comunque essere l’unico firmatario della richiesta di finanziamento e dovrà effettuare questa firma (in forma cades — p7m) direttamente. Non è previsto che possa firmare la richiesta un collaboratore.

Il CUP

Per ricevere l’assegnazione formale del finanziamento sarà necessario richiedere un Codice unico di progetto (CUP). Il CUP è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Richiedere un CUP è obbligatorio per tutte le iniziative realizzate utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente. Solitamente si parla di lavori, nel caso specifico viene richiesto anche per attività di digitalizzazione, quindi si spendono due parole a riguardo per chi non conoscesse il tema.

Il CUP è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, come ad esempio: G17 H03 0001 30001. Il CUP è richiedibile mediante la piattaforma ad hoc realizzata dal CIPESS (Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica), grazie ad un percorso guidato. Il CUP è rilasciato al termine dell’inserimento di alcuni dati riguardanti il progetto d’investimento pubblico all’interno del Sistema. Tali informazioni, dette “corredo informativo”, comprendono essenzialmente la descrizione del progetto e l’individuazione delle sue caratteristiche salienti quali:

  • natura e tipologia (realizzazione di lavori pubblici, acquisto di beni, concessione di incentivi ad unità produttive, ecc),
  • settore d’intervento,
  • localizzazione territoriale specifica,
  • copertura finanziaria,
  • settore di attività economica prevalente del soggetto beneficiario dell’investimento pubblico.

Le informazioni raccolte confluiscono in due banche dati interne al Sistema CUP:

  • Anagrafe progetti, che contiene per ciascun progetto d’investimento pubblico il CUP e il relativo corredo informativo,
  • Anagrafe soggetti, che contiene per ciascun soggetto responsabile i dati relativi ad ogni utente registrato al Sistema CUP

Fondi PNRR, quali documenti servono

Riassumendo quanto detto, per le prima fasi di finanziamento associate ai fondi di padigitale2026.gov.it servono:

  1. Ipa compilato correttamente con i dati del legale rappresentante

  2. legale rappresentante con SPID o CIE
  3. legale rappresentante con firma digitale (cades — p7m)
  4. collaboratori da aggiungere (anche loro con SPID o CIE)
  5. capacità di recuperare codici CUP

Questo è solo il primo passo per l’avvio dell’utilizzo dei fondi individuati dal sito padigitale2026.gov.it, del resto è molto positivo che si inizi a parlarne e vengano anticipati i passi in modo che le amministrazioni possano prepararsi per tempo. Sarà poi importante capire se:

  1. si potrà utilizzare un solo CUP (cumulativo?) per i vari finanziamenti di padigitale2026.gov.it, visto che si parlava di una sola partecipazione per N iniziative, perlomeno qualche mese fa
  2. il calendario puntuale di avvio lavori e fine lavori per erogazione del finanziamento
  3. gli obiettivi da raggiungere (se il modello è quello del fondo innovazione) ovvero gli interventi ammissibili
  4. i tempi utili (che visti i bandi in essere in altri ambiti, non saranno particolarmente lunghi)

Articolo pubblicato su https://medium.com/consorzioit/pnrr-come-funziona-la-piattaforma-padigitale2026-ecco-come-accedere-ai-bandi-per-i-fondi-64ae043344

11 Marzo 2022
Immagine rappresentativa
24 Febbraio 2022

Il Regolamento Cloud visto dai piccoli Comuni: obiettivi, strategie, scadenze

Articolo pubblicato originariamente su https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/il-regolamento-cloud-visto-dai-piccoli-comuni-obiettivi-strategie-scadenze/

Dando seguito all’articolo sulla Strategia Cloud e all’articolo su come fare per bene il passaggio al Cloud negli enti di piccole dimensioni, analizziamo ora il Regolamento Cloud, pubblicato il 15 dicembre 2021 mediante provvedimento: 628 DT DG 628 – 15 dic 2021 – Regolamento servizi cloud.

Pur non avendo la pretesa di essere esaustivi, cerchiamo di incrociare Regolamento Cloud e Strategia Cloud Italia guardandole dal punto di vista degli enti locali (comuni medio piccoli).

Fig. 1 – Schematizzazione Strategia Cloud della PA
Fig. 1 – Schematizzazione Strategia Cloud della PA

Il Regolamento Cloud

Il regolamento è composto da 14 articoli.

In particolare, il documento (nell’articolo 2) indica i suoi obiettivi:

  • stabilire i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione;
  • definire le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;
  • individuare i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni. A tal fine stabilisce il processo e le modalità per la classificazione dei dati e dei servizi digitali;
  • individuare le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.

Ci concentreremo sul terzo punto sopra elencato.

I tre tipi di dati della PA e i servizi indicati nella Strategia

Il documento (regolamento) definisce i prossimi passaggi sulla roadmap cloud, che partendo dalla Strategia Cloud Italia, delinea 3 tipi di classi in cui verranno suddivisi i dati della pubblica amministrazione (PA), ribaditi nell’articolo 3:

  1. strategici, se la loro compromissione può determinare un pregiudizio alla sicurezza nazionale;
  2. critici, se la loro compromissione può determinare un pregiudizio al mantenimento di funzioni rilevanti per la società, la salute, la sicurezza pubblica e il benessere economico e sociale del Paese;
  3. ordinari, qualora la loro compromissione non determini i pregiudizi di cui alle lettere a) e b).

Prima di parlare delle azioni associate vanno indicati i servizi indicati nella Strategia:

  • I servizi di Cloud Pubblico non qualificato (extra UE/UE), ovvero quei servizi che non rispondono ai criteri tecnico-organizzativi e normativi individuati in precedenza.
  • I servizi di Cloud Pubblico qualificato (UE) compatibili con legislazioni rilevanti in materia (es. GDPR e NIS) che consento la localizzazione dei dati in UE e il rispetto di requisiti di sicurezza tecnicoorganizzativi, tipicamente sulla base di sistemi di cifratura granulare gestiti dal fornitore CSP10 .
  • I servizi di Cloud pubblico con controllo on-premise dei meccanismi di sicurezza, c.d. Cloud Criptato (IT), che consentono di incrementare significativamente il livello di controllo sui dati e servizi, introducendo un maggior livello di autonomia dai CSP extra-UE nella gestione operativa e il controllo delle infrastrutture tecnologiche11 .
  • Soluzioni di Cloud privato e ibrido, infine, permettono la localizzazione dei dati in Italia e maggior isolamento dalle regioni pubbliche dei principali CSP. Tali garanzie di autonomia sono ottenute mediante la gestione operativa da parte di un fornitore soggetto a vigilanza e monitoraggio pubblico. Queste implementazioni si possono distinguere tra:
    • soluzioni basate su tecnologia hyper scaler licenziata da uno o più CSP, c.d. Cloud privato/ibrido “su licenza” (IT), oppure
    • soluzioni basate su tecnologie commerciali qualificate mediante procedure di scrutinio e certificazione tecnologica, c.d. Cloud Privato Qualificato (IT).

Abbiamo quindi definito i due assi di lavoro: dati e servizi.

Azioni e date di riferimento

Le azioni associate (articolo 4) e le date di riferimento sono:

  1. Entro il 18 gennaio 2022, l’ACN (l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109) adotta, d’intesa con il DTD (Dipartimento della Trasformazione Digitale), un modello per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco e della classificazione dei dati e dei servizi digitali di cui all’articolo 3 nonché le modalità di trasmissione.
    1. Il modello è elaborato:
      1. in relazione al rischio e all’evoluzione della minaccia di natura cibernetica;
      2. tenuto conto della normativa e degli standard nazionali, europei e internazionali.
    2. Il modello è reso disponibile tramite i canali di comunicazione dell’ACN ed è aggiornato su base periodica, almeno una volta ogni due anni, secondo le modalità di cui al medesimo comma.
  2. Entro il 18 luglio 2022, le amministrazioni trasmettono all’ACN l’elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali di cui all’articolo 3 secondo il modello di cui all’articolo 4. che comprende:
    1. tra i dati e i servizi digitali dell’amministrazione;
    2. tra i dati e i servizi digitali dell’amministrazione e i dati e servizi di terzi.
  3. Entro il 18 Ottobre 2022 (come data massima) L’ACN fornisce riscontro circa la conformità dell’elenco e della classificazione dei dati e dei servizi di cui all’articolo 3 rispetto al modello di cui all’articolo 4 entro novanta giorni dalla sua ricezione (se consegnato prima del 18.07). Il predetto termine può essere prorogato dall’ACN, per una sola volta e fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, qualora sia necessario svolgere degli approfondimenti riguardanti il processo di conferimento dell’elenco e della classificazione dei dati e dei servizi della pubblica amministrazione.
  4. Al termine della verifica di conformità, l’ACN (articolo 5):
    1. convalida la conformità dell’elenco e della classificazione dei dati e dei servizi di cui all’articolo 3;
    2. convalida, con prescrizioni, la conformità dell’elenco e della classificazione dei dati e dei servizi di cui all’articolo 3;
    3. non convalida, fornendone le motivazioni, la conformità dell’elenco e della classificazione dei dati e dei servizi di cui all’articolo 3.
  5. Quindi le amministrazioni si occupano dei piani di migrazione e li trasmettono al DTD e all’AgID, mediante una piattaforma dedicata messa a disposizione dallo stesso DTD, entro il 28 febbraio 2023.
  6. Infine, le amministrazioni completano le attività previste dal piano di migrazione, trasmesso ai sensi del comma 3, entro il 30 giugno 2026

Ma perché di quanto indicato se ne occupano l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e il dipartimento della Trasformazione Digitale e non Agid?

Perché questo era indicato nel documento di Strategia Cloud Italia di settembre 2021 e perché la governance del tema cloud è passata da Agid a DTD con il nuovo governo Draghi, quindi è sotto il controllo del Ministro Vittorio Colao.

Fig. 2 – Modello Cloud preso dal documento Strategia Cloud Italia

Fig. 2 – Modello Cloud preso dal documento Strategia Cloud Italia

Come faranno gli enti locali a compilare il modulo creato dall’ACN?

Come faranno gli enti locali a compilare il modulo creato dall’ACN? Bella domanda. Si potrà rispondere dopo che si potrà vedere il modulo preparato da ACN. Del resto, molto probabilmente avranno bisogno di:

  • affidarsi al proprio reparto ICT interno (presente in poche PA medio-grandi);
  • affidarsi ai fornitori;
  • affidarsi alle in-house locali;
  • affidarsi all’ACN, se verrà costituito un servizio di supporto, che potrebbe essere il supporto di “migrazione as a service” definito nel PNRR, recuperando il modello del Fondo Innovazione;
  • forse altre opzioni?

Il documento prosegue con il CAPO III (il secondo è quello di cui parlato fino ad ora, e il CAPO I contiene solo l’articolo 1 che è una sorta di glossario dei termini utilizzati nel documento) cercando di spiegare come classificare i data center in base ai dati che possono ospitare.

Sempre entro il 18 gennaio 2022, con atti successivi, l’ACN definisce, d’intesa con il DTD, i criteri per la qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione per le seguenti quattro tipologie:

  1. qualificazione cloud di livello 1 (QC1)
  2. qualificazione cloud di livello 2 (QC2);
  3. qualificazione cloud di livello 3 (QC3);
  4. qualificazione cloud di livello 4 (QC4).

I dati e i servizi digitali classificati, ai sensi dell’articolo 3, quali:

  1. ordinari possono essere erogati tramite servizi cloud qualificati nell’ambito delle tipologie QC1 e QC2;
  2. critici possono essere erogati tramite servizi cloud qualificati nell’ambito delle tipologie QC2, QC3, QC4;
  3. strategici possono essere erogati tramite servizi cloud qualificati nell’ambito delle tipologie QC3, QC4;

L’unione delle classificazioni di dati, servizi e qualificazione porta a realizzare il seguente schema logico:

Fig. 3 – Modello QC di datancenter associato al tipo di dato

Negli articoli del regolamento successivi al 5 vengono:

  • stabiliti i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione;
  • definite le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;

Al che viene una domanda, associata alla definizione di nuovi standard rispetto al marketplace AGID, che nella strategia viene nominato nel pezzo che segue “Tale qualificazione, partendo dall’esperienza maturata da AgID, si pone l’obiettivo di semplificare e regolamentare, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, l’adozione di servizi Cloud. “

A cosa servono i vecchi requisiti CSP?

Se vengono specificate nuove indicazioni per identificarsi come QC1, QC2, QC3, QC4, i “vecchi requisiti” CSP a cosa servono? Bella domanda, la sigla CSP nel regolamento non è presente. Del resto, è presente nella Strategia Cloud Italia, per diverse volte e spiegata nella seguente immagine.

Fig. 3 – CSP associati al modello dati

Quindi parrebbe che i CSP attuali possano ospitare dati ordinari e cifrati (fino a livello Q2), ma non strategici. Del resto, CSP è un termine piuttosto ampio che identifica un Cloud Service Provider generico e non necessariamente in ottica della classificazione Agid. Quindi non si capisce con chiarezza se le classificazioni Agid verrà utilizzata oppure no.

Questo va valutato anche alla luce del seguente paragrafo della Strategia Cloud Italia che dice: “Questo processo di adozione dei servizi Cloud nella PA, dovrà culminare con la realizzazione di un mercato elettronico dei servizi Cloud qualificati” (secondo modello UK)”. Tale mercato dovrà rappresentare il mezzo mediante il quale le amministrazioni saranno guidate, in accordo al processo di classificazione dei dati e dei servizi, nella scelta dei servizi Cloud per loro più idonei e all’acquisto diretto con strumenti amministrativi semplificati e pre-negoziati.”

Il marketplace Agid sarà quindi un sottoinsieme del mercato di cui si parla o quest’ultimo sarà un oggetto nuovo in base ai parametri presentati nel regolamento?

La domanda rimane al momento aperta.

Proseguiamo il ragionamento parlando dell’ultimo aspetto: sarà infatti il PSN (Polo Strategico Nazionale) a ospitare i dati strategici (e dati critici selezionati).

Il Ministro Colao e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale hanno espresso di recente la loro posizione sui 3 progetti presentati, mediante partenariato pubblico-privato, per la realizzazione e la gestione del PSN da parte di tre cordate:

  • Tim-Leonardo-Sogei-CDP Equity
  • Almaviva-Aruba
  • Fastweb-Engineering.

Il partner scelto è: Tim-Leonardo-Sogei-CDP Equity, con Sogei come base pubblica tecnologica, TIM e Leonardo come base privata tecnologica e CDP come ente finanziatore.

Le date seguenti sono serrate:

  • entro i primi giorni del 2022 dovrebbe uscire il bando di gara (come indicato nella Strategia Cloud Italia, indicando come al più tardi fine 2022)
  • per fine 2022 il collaudo (dipende molto dal punto precedente)
  • tra fine 2022 inizio 2023 e fine 2026 si avrà la migrazione delle PA al cloud (come indicato nella strategia cloud italia). Nella fase di migrazione verrà data precedenza alle PAC che attualmente operano con data center propri classificati, secondo il censimento AgID del patrimonio ICT della PA, in Categoria B (con carenze strutturali e/o organizzative o che non garantiscono la continuità dei servizi).

Conclusioni

Concludendo, la sfida sul cloud si prospetta molto interessante nel 2022. Aspettiamo anche i prossimi documenti e decreti per capire meglio quali saranno gli attori in gioco, come si definiranno meglio ruoli e complementarietà, e infine come verrà valutato l’esistente marketplace Agid in merito a quanto verrà realizzato.

24 Febbraio 2022
Immagine rappresentativa
21 Febbraio 2022

Passaggio piccoli Comuni al Cloud: tutto quello che serve per farlo bene

Attraverso il portale padigitale2026 e grazie alle risorse del PNRR, alle tecnologie (di connettività, di servizi) e alla volontà presente, davvero si potrà nei prossimi 2-5 anni ridurre i datacenter della PA dagli attuali11.000 a qualche centinaio (PSN incluso). Un passaggio non semplice per i piccoli comuni. Una guida

l portale PaDigitale2026 è stato indicato dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale come il punto di accesso alle risorse per la transizione digitale della PA.
In particolare, è possibile visualizzare la misura associata al cloud, con una dotazione di un miliardo.
Questa misura è riferita a Comuni, Scuole, ASL e Aziende Ospedaliere e ha l’obiettivo di implementare un programma di supporto e incentivo per migrare sistemi dati e applicazione delle PA locali verso servizi cloud qualificati.

Vediamo passo passo come funziona.

Le misure

Andando sul sito padigitale2026.gov.it si può accedere alla sezione misure, nel menù in alto. Qui, filtrando per Comuni, si possono vedere le misure associate agli enti locali in arrivo dal PNRR mediante il Ministero dell’Innovazione e Trasformazione Digitale

Queste misure che interessano gli enti locali verranno erogate in modalità standard. La modalità standard prevede l’erogazione di voucher a seguito di attività, a differenza della modalità a progetto che prevede un bando e conseguente presentazione di progetti.

La migrazione al cloud

In particolare, cliccando sul link in basso a destra indicato come “Leggi di più su Italia Domani” è possibile andare nei dettagli del piano, sia lato operativo che finanziario.

Tappe del Piano e dotazione finanziaria

Il piano prevede tre tappe:

  • entro marzo 2023: pubblicazione di tre bandi di gara per comuni, scuole e ASL per raccogliere e valutare piano di migrazione

  • entro settembre 2024: migrazione al cloud di 4083 (circa ⅓) PA su cloud certificati
  • entro giugno 2026: migrazione al cloud di 12464 (tutte?) PA su cloud certificati

La dotazione finanziaria è così suddivisa per anno:

Le dotazioni sono così suddivise:

  • 2022: per i bandi di gara
  • 2023: per inizio migrazione
  • 2024: raggiungimento primo obiettivo di 4083 pa migrate in cloud certificati
  • 2025 proseguimento migrazione
  • 2026: raggiungimento secondo obiettivo di 12464 pa migrate in cloud certificati

Come gestire la migrazione al cloud di un ente locale

Detto questo, cosa vuol dire “migrare al cloud un ente locale” e cosa può fare un ente locale (in particolare comune medio piccolo) per effettuare questa migrazione?
Prima di tutto teniamo presente che è disponibile un sito, 
cloud.italia.it che mette a disposizione numerose risorse per la migrazione al cloud, dal programma per la migrazione al cloud al Cloud Enablement Kit.
Secondo, teniamo presente che la governance del tema cloud è passata recentemente da Agid al Ministero dell’Innovazione Digitale, il cui passaggio formale è stato sancito dalla pubblicazione ai primi di settembre 2021 della 
Strategia Cloud.
Detto questo migrare al cloud può essere declinato in due modi:

  • eliminando i “mitici” server nel sottoscala, antibagno e portando “tutto in cloud” (chiameremo questo percorso Full Cloud). Questo percorso dovrebbe portare a ridurre i datacenter della PA da più di 11.000 a qualche centinaio.
  • Togliendo dai “mitici” server nel sottoscala o antibagno i dati sensibili e lasciando su quei server solo i servizi di gestione di rete (stampanti, dns, dhcp, autenticazione). Chiameremo questo percorso Light Cloud.

Prerequisiti per una migrazione al cloud

Senza una connettività adeguata la migrazione al cloud è estremamente difficile. Laddove possibile è consigliata una linea internet adeguata.

  • Il concetto di connettività adeguata a nostro avviso corrisponde ad almeno 2 megabit simmetrici garantiti per utente. Ovviamente si riesce a lavorare con alcuni prodotti cloud anche con meno banda, del resto stiamo parlando di portare tutti i dati più importanti in cloud (light cloud) o tutto in cloud (full cloud, con eliminazione effettiva del server/data center) e quindi la linea internet diventa elemento fondamentale per il funzionamento dell’ente:
    • meglio se la linea viene ridondanta o c’è una linea di backup adeguata;

    • meglio se gli apparati di periferia (es. firewall) permettono di limitare la banda alla pura navigazione e lasciano banda dedicata ai servizi cloud.

  • team di supporto: un ente locale (comune medio piccolo) non è in grado di fare una migrazione al cloud da solo. Serve un esperto/fornitore/team di supporto/centro di competenza che lo aiuti in questo percorso
  • progettazione: la migrazione al cloud va progettata, non può essere fatta senza che sia definito un percorso di migrazione progressivo con attenzione alla sicurezza, privacy, accessibilità, fruibilità del dato e funzionalità dei servizi dell’ente e dell’operatività dei dipendenti
  • consapevolezza: una migrazione al cloud non è un passaggio tecnologico (anche), principalmente è un passaggio organizzativo perché cambiano le logiche di lavoro. Ad esempio, un software di collaboration (Office 365, Google Workspaces) cambia il modo in cui le persone lavorano, se ben introdotto dentro l’amministrazione.

Come fare la migrazione, sia in modalità Full che Light

Vediamo come è quindi possibile fare la migrazione, sia in modalità Full che Light cloud:

  • Software Gestionale Principale dell’ente: la migrazione deve prevedere di andare su servizio qualificato AGID, di tipologia IAAS, PAAS o SAAS, attingendo dal marketplace Agid. Tipicamente la scelta potrebbe ricadere sul fornitore del software se qualificato o sulla propria società in-house di riferimento.
  • Software Gestionale Secondario dell’Ente: la migrazione deve prevedere di andare su servizio qualificato AGID, di tipologia IAAS, PAAS o SAAS, attingendo dal marketplace Agid. Tipicamente la scelta potrebbe ricadere sul fornitore del software se qualificato o sulla propria società in-house di riferimento.
  • E-mail server: tenere in casa un e-mail server comporta una gestione molto onerosa che non è più giustificata visto il rapporto costi/benefici e rischio/rendimento. La migrazione deve prevedere di andare su servizio qualificato AGID, di tipologia IAAS, PAAS o SAAS, attingendo dal marketplace Agid. Valutando soluzioni a largo uso possiamo parlare di Google Workspaces, Office 365, Zimbra etc.
  • File Server: probabilmente uno dei servizi più complessi e onerosi da migrare come richieste e impatto per la sua natura di “pesantezza” tecnologica (in GigaByte o TeraByte) e la sua progettazione nativa non per ambienti cloud (in relazione al file server microsoft). La migrazione deve prevedere di andare su servizio qualificato AGID, di tipologia IAAS, PAAS o SAAS, attingendo dal marketplace Agid. Valutando soluzioni a largo uso possiamo parlare di GDrive, OneDrive etc.

Con questi primi 4 elementi abbiamo coperto il 99% dei dati rilevanti per l’ente. Il resto potremmo anche lasciarlo su server se ci fermiamo alla modalità light cloud. Del resto, ci potrebbero essere software minori (gestione centralino, gestione timbrature, gestione di altri dispositivi) che nel tempo (o anche oggi) potrebbero essere messi in cloud, senza nessun problema dal punto di vista tecnologico. Come possiamo vedere, gli “oggetti” da migrare (ovvero i software) non sono molti come tipologie e ci sono soluzioni che permettono una buona resa tecnologica e sono in in una fase di prodotto già maturo.

Passaggio al Full Cloud

Proseguiamo con i servizi presenti sul server dell’ente, per passare dalla modalità light alla full:

  • Backup: per quanto rimane su server, ovvero poche informazioni è possibile prevedere un backup locale (per velocità di restore) e meglio ancora un backup cloud, con policy di retention più di lungo periodo, per maggiore protezione dai ransomware. Inoltre, i dati in cloud vanno comunque messi sotto backup, sia per retention policy che per sicurezza. Nella modalità Full Cloud (ovvero senza server nell’ente) il backup va previsto nel luogo di residenza dei dati e spesso è compreso nel servizio acquistato (nei casi SAAS tipicamente)
  • Antivirus: esistono numerosi sistemi antivirus con consolle in cloud, gestione antivirus per firme, per euristiche e difesa dai ransomware (es. Fsecure)
  • Aggiornamenti sistemi operativi: diverse soluzioni antivirus inglobano il patch management (aggiornamenti) sia lato sistema operativo che lato applicazioni più diffuse (es. Fsecure). Quindi la necessità di uno strumento locale (tipicamente wsus) viene meno.
  • Servizi di stampa: se il server rimane (light cloud) rimangono sul server, altrimenti le stampanti possono essere installate sui singoli client, soprattutto laddove si parla di una decina di postazioni. Con l’occasione si consiglia razionalizzazione mediante multifunzioni.
  • Servizi di rete: DNS (risoluzione dei nomi internet) e DHCP (assegnamento indirizzi ip ai client). Questi, se il server rimane, rimangono sul server, altrimenti possono essere demandanti al firewall o router di periferia.
  • Autenticazione, tipicamente Active Directory. La migrazione di questa funzionalità comporta il completamento del modello full cloud. In contesti di poche postazioni le group policy sono limitate; quindi, le politiche di autenticazione e di configurazione da propagare sui client sono ridotte. Servizi che permettono autenticazione in cloud sono Azure di Microsoft e Google che con un tool di autenticazione permette di utilizzare gli utenti di Google Workspaces per entrare in Windows. In futuro sarà forse possibile entrare direttamente in windows con SPID o CIE, chissà.

Conclusioni

La trattazione precedente è partita dai programmi previsti per i prossimi mesi/anni sul cloud per gli enti locali per provare ad analizzare due modalità (Light e Full Cloud) di migrazione dei server degli enti locali (medi-piccoli comuni) cercando di scomporre il loro contenuto a livello di dati e di funzionalità e mostrando come migrare le parti secondo la normativa vigente e la tecnologia esistente.

La trattazione non vuole essere esaustiva o semplicista, ma mira a sottolineare che probabilmente siamo arrivati al momento in cui, grazie alle risorse presenti (padigitale2026 e PNRR) , le tecnologie presenti (di connettività, di servizi cloud) e la volontà presente, davvero si potrà nei prossimi 2-5 anni ridurre i datacenter della PA dai “famosi” oltre 11.000 a qualche centinaio (PSN incluso).

ARTICOLO PUBBLICATO SU https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/passaggio-al-cloud-dei-piccoli-comuni-tutto-quello-che-serve-per-farlo-bene/

21 Febbraio 2022